sabato 10 aprile 2010

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE



CHE COS'È

È una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge.

A CHI SPETTA

A tutti i lavoratori dipendenti, ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità, ai cassintegrati, ai soci di cooperative, ai pensionati.
Spetta anche ai lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione separata, che non sono assicurati anche con forme pensionistiche obbligatorie e non sono pensionati e pertanto pagano dal 1° gennaio 2009 l’aliquota contributiva del 25,72%. In tale aliquota è compresa la quota dello 0,72% che serve a finanziare il fondo per gli assegni per il nucleo familiare, per la maternità, e l'indennità di malattia.
Sono esclusi i lavoratori autonomi dell'agricoltura e i pensionati ex lavoratori autonomi, ai quali invece spetta il vecchio "assegno familiare".

PER QUALI PERSONE SPETTA

Per i componenti del nucleo familiare:
il richiedente
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) di età inferiore ai 18 anni
i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro
i nipoti, di età inferiore ai 18 anni, a carico di un ascendente diretto (nonno o nonna) che siano in stato di bisogno e siano mantenuti da uno dei nonni.


Possono far parte del nucleo familiare anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente (figli di fratelli e sorelle, minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che non abbiano diritto alla pensione ai superstiti e che siano orfani di entrambi i genitori).

FAMIGLIE NUMEROSE

Per i nuclei familiari con almeno quattro figli (rientrano in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 26 anni indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall’attività lavorativa) sono considerati per la determinazione dell’assegno, al pari dei figli minori, anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti.

IL REDDITO

Il reddito del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70%, da lavoro dipendente o da prestazione derivante da lavoro dipendente (pensione, indennità di disoccupazione, indennità di maternità, indennità di malattia ecc).

LA DOMANDA

La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata al proprio datore di lavoro dai lavoratori dipendenti o direttamente agli uffici Inps in tutti gli altri casi (pensionato, disoccupato, lavoratori domestici, ecc.).

Le domande possono anche essere inviate per posta o presentate tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita.
I moduli sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".

Da ricordare

Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere la documentazione indispensabile e le informazioni indicate nel modulo, come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06.

IL PAGAMENTO

Il pagamento può essere anticipato in busta paga dal datore di lavoro che è poi rimborsato dall’inps con il conguaglio dei contributi, oppure direttamente al lavoratore con bonifico bancario o postale, oppure allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Nel caso si desideri l’accredito su conto corrente bancario o postale si devono indicare anche i dati dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché il codice IBAN.
Il pagamento degli arretrati spettanti si prescrive nel termine di 5 anni.

ASSEGNO AL CONIUGE

Il pagamento dell’assegno può essere effettuato direttamente al coniuge del lavoratore che ne ha diritto. Il coniuge, che non deve essere titolare di un autonomo diritto all’assegno, deve fare domanda al datore di lavoro del marito/moglie o all’Inps utilizzando i moduli disponibili presso gli uffici Inps o sul sito www.inps.it.

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