venerdì 26 marzo 2010

Le detrazioni e le deduzioni del mod. 730/2010


COMPOSIZIONE DEL QUADRO E

SEZ. I Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 19 %
SEZ. II Oneri deducibili dal reddito complessivo
SEZ. III Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione d’imposta del 36% e del 41%
SEZ. IV Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 20%
SEZ. V Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 55%
SEZ. VI Detrazioni per canoni di locazione
SEZ. VII Altre detrazioni



RIGO E1 - SPESE SANITARIE

• Spese effettuate per se stessi o per un familiare a carico;
• Franchigia: € 129,11;
• Nessun limite massimo;
• Tipologie di spese detraibili:
• Scontrino parlante
• Terapie (con prescrizione medica)
• Protesi ed apparecchi medici
• Spese per assistenza sanitaria agli anziani
• Esami di laboratorio
• Interventi chirurgici e degenze ospedaliere
• Non detraibili:
• Integratori alimentari
• Parafarmaci



RIGO E2

• Spese mediche per familiari non a carico affetti da gravi patologie;
• Franchigia: € 129,11;
• Importo max: € 6197,48;
• E’ detraibile la parte della spesa eccedente la quota deducibile del
contribuente affetto dalla patologia grave (esentato da ticket)



RIGO E3

• Spese sostenute dal portatore di handicap o dal familiare a carico
portatore di handicap;
• Nessuna franchigia e nessun limite di spesa;
• L. 104/92 (o altra commissione medica pubblica) oppure
autocertificazione



RIGO E7/RP7: INTERESSI PASSIVI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

• Spese ed interessi detraibili: interessi sul capitale, spese notarili, imposta
per l’ipoteca, spese per la perizia, commissioni di intermediazione…
• limite max € 4.000,00 per immobile (se stipulato ante 1993 € 4000,00
per intestatario)
• rapporto da verificare: costo dell’immobile x interessi pagati
Capitale preso a mutuo
• nessuna franchigia



RIGO E13/RP13: LE SPESE DI ISTRUZIONE
PER STUDENTI DELLE MEDIE SUPERIORI ED UNIVERSITA’


• Spese effettuate per la frequenza di :
• scuole superiori
• università pubbliche e/o private
• università telematiche riconosciute
• specializzazione post-laurea / perfezionamento / test ammissione
• Nessun importo massimo prestabilito: tutto ciò che è stato pagato
nell’anno anche se relativo a più anni
• Nel caso di strutture private le quote detraibili sono quelle previste per
strutture pubbliche analoghe
• Nessuna franchigia



Rigo E18/RP18: SPESE DI SOGGIORNO
PER STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE


• Sono detraibili le spese sostenute per sè o per un familiare a carico;
• Condizioni:
• canoni pagati per contratti stipulati ex L.431/1998;
• per contratti di ospitalità stipulati con coll. universitari, enti senza fine
di lucro, enti per il diritto allo studio
• università ubicata in una provincia diversa da quella di residenza
distante min Km.100;
• immobile situato nel comune dell’università o in un comune limitrofo;
• importo max € 2.633,00;
• non vi è alcuna franchigia
• documentazione obbligatoria: contratto di locazione, ricevute di pagamento,
autocertificazione dello studente sulla condizione di fuori sede.



Rigo E19/E20/E21:
SPESE SOSTENUTE PER TRASPORTI

• Condizioni:
abbonamenti periodici sostenuti per il trasporto pubblico
(o privato autorizzato);
un numero illimitato di viaggi per un tempo determinato e per
un percorso determinato/determinabile;
• Importo max € 250,00 ;
• L’abbonamento e/o la fattura devono esplicitare le condizioni su citate, il
nome dell’abbonato, i dati di chi fornisce il servizio e l’importo pagato.



Rigo E19/E20/E21 (cod. 32): SPESE DI
AUTOAGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI

• Condizioni:
docente di ruolo oppure non di ruolo ma con incarico annuale;

• Importo max € 500;



ALTRE SPESE DETRAIBILI

• Spese per asili nidi per l’importo max di € 632,00 per ogni figlio (Rigo
E19/E20/E21 cod. 36).
• Somme pagate per attività sportive di ragazzi tra i 5 ed i 18 anni max
€ 210,00 per figlio (Rigo E16).
• I contributi versati per il riscatto degli anni di laurea per familiari a
carico (Rigo E19/E20/E21 cod. 34).
• Spese per compensi di intermediazione immobiliare sostenute per
l’acquisto della prima casa. L’importo max da indicare è pari ad € 1000,00 e
deve essere rapportato alla percentuale di possesso (Rigo E 17).



CANONI DI LOCAZIONE

RIGO E41

Cod 1 : Canoni per alloggi adibiti ad abitazione principale

L. 431/98


Detrazione € 300,00 Reddito max € 15.493,71
€ 150,00 Reddito max € 30.987,41

La detra ione de e essere rapportata ai giorni ed alla percent ale di godimento detrazione deve percentuale dell’immobile.



Cod 2 : Canoni per alloggi adibiti ad abitazione principale

L. 431/98 art. 2 comma 3 /art. 4 comma 2 e comma 3 ossia “CONTRATTI CONVENZIONALI”


Detrazione € 495,80 Reddito max € 15.493,71
€ 247,90 Reddito max € 30.987,41

La detrazione deve essere rapportata ai giorni ed alla percentuale di godimento dell’immobile.



Cod 3 : Canoni per alloggi adibiti ad abitazione principale da giovani inquilini

Età 20 - 30 anni


Contratto ex L. 431/98

Contratti successivi al 2007 per max. 3 anni

Detrazione € 991,60 Reddito max € 15.493,71

La detrazione deve essere rapportata ai giorni ed alla percentuale di godimento dell’immobile.



NUOVI CODICI IDENTIFICATIVI DEI REDDITI DI FABBRICATI

‘1’ se l’immobile è utilizzato come abitazione principale;
‘2’ se l’ immobile è tenuto a disposizione per il quale si applica l’aumento di un terzo;
‘3’ se l’immobile è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o “patti in deroga“);
‘4’ se l’immobile è locato in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
‘5’ se l’immobile è una pertinenza dell’abitazione principale (box, cantina, ecc.) ed è iscritta in catasto con autonoma rendita;
‘7’ se l’immobile è di società semplici o di società equiparate, ai sensi dell’art. 5 del Tuir, che producono redditi di fabbricati;
’8’ se l’immobile si trova in uno dei comuni ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione a canone “convenzionale” (legge n. 431/98 art. 2, c. 3, e art. 5, c. 2) sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale. L’indicazione di tale codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito che sarà operata da chi presta l’assistenza fiscale. A tal fine è necessario compilare la sezione II del quadro B “Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione o comodato” (righi B9, B10 e B11);
’9’ se l’immobile non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 15. Ad esempio il codice ‘9’ va indicato nel caso di unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
’10’ se l’immobile è abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica, oppure unità in comproprietà utilizzate interamente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
’11’ se l’immobile è pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
’12’ se l’immobile è tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all’estero o se l’immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
’13’ se l’immobile è di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc) ed è dichiarato dal singolo condomino, essendo la quota di reddito spettante superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente;
’14’ se l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in locazione a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;
’15’ se l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. L’indicazione dei codici di utilizzo “14” e “15” comporta la riduzione del 30% del reddito che sarà operata dal soggetto che presta l’assistenza fiscale. A tal fine è necessario compilare la sezione II del quadro B “Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione o comodato” (righi B9, B10 e B11)

giovedì 25 marzo 2010

La tassazione degli stipendi


La legge finanziaria 2007 ha di fatto ribaltato la riforma avviata dal precedente governo, tornando al sistema delle detrazioni di imposta ed ha provveduto a sostituire le deduzioni di lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e altri redditi con un sistema di detrazioni per carichi di famiglia e di detrazioni per alcune categorie di redditi.

Dallo stipendio mensile si trattengono i contributi previdenziali a carico del lavoratore (vedi pagina precedente della guida) per determinare così il reddito imponibile su cui calcolare l’Irpef secondo le seguenti aliquote in vigore dal 1° gennaio 2007:

o per redditi fino a 15.000 euro, il 23 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro, il 27 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 28.000 euro e fino a 55.000 euro, il 38 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 55.000 euro e fino a 75.000 euro, il 41 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 75.000 euro, il 43 per cento.

Che rapportati a valore mensile:

o per redditi fino a 1.250,00 euro, il 23 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 1.250,00 euro e fino a 2.333,33 euro, il 27 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 2.333,33 euro e fino a 4.583,33 euro, il 38 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 4.583,33 euro e fino a 6.250,00 euro, il 41 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 6.250,00 euro, il 43 per cento.

A questo punto si è determinata l’imposta lorda dovuta.

A) Detrazioni per lavoro dipendente

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente con esclusione di quelli di pensione spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, scaglionata in relazione all’ammontare del reddito:

Reddito complessivo Detrazione Note

fino a 8.000 euro 1.840 euro la detraz. effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 €. *
da 8.001 a 15.000 1.338 + (502 x [(15.000 – reddito complessivo): 7.000])
da 15.000 a 55.000 1.338 x [(55.000 – reddito complessivo) : 40.000]
oltre 55.000 0
* per i rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione spettante non può essere inferiore a 1.380 euro

La detrazione di 1.840 euro comporta di fatto la non tassazione dei redditi fino a 8.000 euro annui.

Le detrazioni sopra indicate per i redditi superiori a 15.000 euro ma inferiori a 55.000, sono elevate in rapporto al reddito complessivo:

Reddito complessivo Incremento detrazione
da 23.001 a 24.000 euro euro 10
da 24.000 a 25.000 euro euro 20
da 25.000 a 26.000 euro euro 30
da 26.000 a 27.700 euro euro 40
da 27.700 a 28.000 euro euro 25

B) Detrazioni d’imposta per il coniuge e gli altri familiari fiscalmente a carico(ossia che possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili e comprensivi della rendita dell’abitazione principale).
Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate sino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste:

Coniuge
Per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato competono, in relazione al reddito complessivo, gli importi che vengono indicati nello schema successivo:

Reddito complessivo Detrazione Note

Fino a 15.000 euro 800 euro meno [ 110 x (reddito complessivo : 15.000)] se il rapporto è = 1 detrazione compete per 690 €.
se il rapporto è = 0 la detrazione non compete
Da 15.000 euro a 40.000 euro 690 euro

Da 40.001 euro a 80.000 euro 690 euro x [(80.000 – reddito complessivo) : 40.000] se il rapporto è = 0 la detrazione non compete

Le detrazioni sopra indicate sono elevate in rapporto al reddito complessivo:

Reddito complessivo Incremento detrazione
da 29.000 a 29.200 euro euro 10
da 29.200 a 34.700 euro euro 20
da 34.700 a 35.000 euro euro 30
da 35.000 a 35.100 euro euro 20
da 35.100 a 35.200 euro euro 10

Figli
Per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, sono previste detrazioni
teoriche che cambiano in relazione all’età, al numero ed al disagio e sono soggette anch’esse all’applicazione di una formula legata al reddito complessivo del dipendente.
La detrazione per figli è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato e
non può essere
liberamente ripartita come avveniva nel passato.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori.
Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.
Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario l’importo dell’intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, della metà della stessa.
Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato
, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge.

IMPORTO TEORICO DELLE DETRAZIONI PER FIGLI:
- 800 euro; base per ogni figlio
- 100 euro; aumento per ogni figlio di età inferiore ai tre anni
- 220 euro; aumento per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, legge 104/1992
- 200 euro; aumento per ogni figlio dei contribuenti con più di tre figli a carico a partire dal primo.

CALCOLO PER DETERMINARE L’IMPORTO EFFETTIVO SPETTANTE:
Importo teorico x [95.000 – reddito complessivo) : 95.000]
- L’importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
- Se il risultato del rapporto è: = 0; < 0; = 1 la detrazione non compete.
- Se il risultato del rapporto è compreso tra 0,0001 e 0,9999 la detrazione compete.

Altri familiari
Per ogni altra persona indicata nell’art. 433 del C.c. (i discendenti prossimi, anche naturali, i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria compete un'importo da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, secondo il seguente calcolo:

IMPORTO TEORICO DELLE DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO
euro 750

CALCOLO PER DETERMINARE L’IMPORTO EFFETTIVO SPETTANTE:
Importo teorico (euro 750) x ([ 80.000 – reddito complessivo) : 80.000]
- se il risultato del rapporto è: = 0 < 0 = 1 la detrazione non compete.
- Se il risultato del rapporto è compreso tra 0,0001 e 0,9999 la detrazione compete.

In tutti i casi in cui è prevista la detrazione, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

In conclusione, stabilito il reddito imponibile si calcola l’imposta lorda.
Dall’imposta lorda si detraggono le “detrazioni per lavoro dipendente e quelle per familiari a carico” se spettanti, determinando l’imposta netta da pagare.

NOTA SU ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI
Allo scopo di avviare il decentramento fiscale sono state istituite due addizionali all’Irpef, una regionale e una comunale.
L’addizionale regionale è in vigore sin dal 1998, quella comunale decorre, invece, a partire dal periodo d’imposta 1999. Entrambe le addizionali non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.
Sono obbligati al pagamento dell’addizionale regionale e comunale all’Irpef tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, per i quali, nell’anno di riferimento, risulta dovuta l’Irpef dopo aver scomputato tutte le detrazioni d’imposta ad essi riconosciute e i crediti d’imposta sugli utili distribuiti da società ed enti e quelli per redditi prodotti all’estero che hanno subito la ritenuta di imposta a titolo definitivo.
I contribuenti soggetti all’addizionale regionale e a quella comunale calcolano l’importo dovuto applicando le relative aliquote al reddito complessivo determinato ai fini dell’Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell’Irpef stessa.
L’aliquota dell’addizionale regionale è stabilita nella misura dello 0,9% ma può essere elevata dalla regione fino all’1,4% (vedi tabella in fondo al capitolo).
L’addizionale comunale all’Irpef, invece, è articolata in due aliquote distinte:

* una, di compartecipazione al gettito Irpef uguale per tutti i comuni. Per l’anno 2003 e 2004 questa aliquota è stata fissata nella misura del 6,5%; tale compartecipazione non rappresenta alcun aggravio per i contribuenti, considerato che costituisce una quota parte del gettito dell’Irpef;
* un’altra, variabile da Comune a Comune, in quanto rimessa alla discrezione dei Comuni che possono istituirla con proprio provvedimento, con un incremento massimo dello 0,2% annuo, entro il 31 dicembre dell’anno precedente. L’aliquota non può mai superare lo 0,5%.

L’elenco dei comuni che hanno deliberato l’addizionale è pubblicato nel sito Internet www.finanze.gov.it e riportato annualmente nel modello Unico Persone Fisiche. Per verificare se il Comune ove si ha il domicilio fiscale ha deliberato l’addizionale si può fare riferimento anche al sito www.ancicnc.it