venerdì 26 marzo 2010

Le detrazioni e le deduzioni del mod. 730/2010


COMPOSIZIONE DEL QUADRO E

SEZ. I Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 19 %
SEZ. II Oneri deducibili dal reddito complessivo
SEZ. III Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione d’imposta del 36% e del 41%
SEZ. IV Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 20%
SEZ. V Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 55%
SEZ. VI Detrazioni per canoni di locazione
SEZ. VII Altre detrazioni



RIGO E1 - SPESE SANITARIE

• Spese effettuate per se stessi o per un familiare a carico;
• Franchigia: € 129,11;
• Nessun limite massimo;
• Tipologie di spese detraibili:
• Scontrino parlante
• Terapie (con prescrizione medica)
• Protesi ed apparecchi medici
• Spese per assistenza sanitaria agli anziani
• Esami di laboratorio
• Interventi chirurgici e degenze ospedaliere
• Non detraibili:
• Integratori alimentari
• Parafarmaci



RIGO E2

• Spese mediche per familiari non a carico affetti da gravi patologie;
• Franchigia: € 129,11;
• Importo max: € 6197,48;
• E’ detraibile la parte della spesa eccedente la quota deducibile del
contribuente affetto dalla patologia grave (esentato da ticket)



RIGO E3

• Spese sostenute dal portatore di handicap o dal familiare a carico
portatore di handicap;
• Nessuna franchigia e nessun limite di spesa;
• L. 104/92 (o altra commissione medica pubblica) oppure
autocertificazione



RIGO E7/RP7: INTERESSI PASSIVI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

• Spese ed interessi detraibili: interessi sul capitale, spese notarili, imposta
per l’ipoteca, spese per la perizia, commissioni di intermediazione…
• limite max € 4.000,00 per immobile (se stipulato ante 1993 € 4000,00
per intestatario)
• rapporto da verificare: costo dell’immobile x interessi pagati
Capitale preso a mutuo
• nessuna franchigia



RIGO E13/RP13: LE SPESE DI ISTRUZIONE
PER STUDENTI DELLE MEDIE SUPERIORI ED UNIVERSITA’


• Spese effettuate per la frequenza di :
• scuole superiori
• università pubbliche e/o private
• università telematiche riconosciute
• specializzazione post-laurea / perfezionamento / test ammissione
• Nessun importo massimo prestabilito: tutto ciò che è stato pagato
nell’anno anche se relativo a più anni
• Nel caso di strutture private le quote detraibili sono quelle previste per
strutture pubbliche analoghe
• Nessuna franchigia



Rigo E18/RP18: SPESE DI SOGGIORNO
PER STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE


• Sono detraibili le spese sostenute per sè o per un familiare a carico;
• Condizioni:
• canoni pagati per contratti stipulati ex L.431/1998;
• per contratti di ospitalità stipulati con coll. universitari, enti senza fine
di lucro, enti per il diritto allo studio
• università ubicata in una provincia diversa da quella di residenza
distante min Km.100;
• immobile situato nel comune dell’università o in un comune limitrofo;
• importo max € 2.633,00;
• non vi è alcuna franchigia
• documentazione obbligatoria: contratto di locazione, ricevute di pagamento,
autocertificazione dello studente sulla condizione di fuori sede.



Rigo E19/E20/E21:
SPESE SOSTENUTE PER TRASPORTI

• Condizioni:
abbonamenti periodici sostenuti per il trasporto pubblico
(o privato autorizzato);
un numero illimitato di viaggi per un tempo determinato e per
un percorso determinato/determinabile;
• Importo max € 250,00 ;
• L’abbonamento e/o la fattura devono esplicitare le condizioni su citate, il
nome dell’abbonato, i dati di chi fornisce il servizio e l’importo pagato.



Rigo E19/E20/E21 (cod. 32): SPESE DI
AUTOAGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI

• Condizioni:
docente di ruolo oppure non di ruolo ma con incarico annuale;

• Importo max € 500;



ALTRE SPESE DETRAIBILI

• Spese per asili nidi per l’importo max di € 632,00 per ogni figlio (Rigo
E19/E20/E21 cod. 36).
• Somme pagate per attività sportive di ragazzi tra i 5 ed i 18 anni max
€ 210,00 per figlio (Rigo E16).
• I contributi versati per il riscatto degli anni di laurea per familiari a
carico (Rigo E19/E20/E21 cod. 34).
• Spese per compensi di intermediazione immobiliare sostenute per
l’acquisto della prima casa. L’importo max da indicare è pari ad € 1000,00 e
deve essere rapportato alla percentuale di possesso (Rigo E 17).



CANONI DI LOCAZIONE

RIGO E41

Cod 1 : Canoni per alloggi adibiti ad abitazione principale

L. 431/98


Detrazione € 300,00 Reddito max € 15.493,71
€ 150,00 Reddito max € 30.987,41

La detra ione de e essere rapportata ai giorni ed alla percent ale di godimento detrazione deve percentuale dell’immobile.



Cod 2 : Canoni per alloggi adibiti ad abitazione principale

L. 431/98 art. 2 comma 3 /art. 4 comma 2 e comma 3 ossia “CONTRATTI CONVENZIONALI”


Detrazione € 495,80 Reddito max € 15.493,71
€ 247,90 Reddito max € 30.987,41

La detrazione deve essere rapportata ai giorni ed alla percentuale di godimento dell’immobile.



Cod 3 : Canoni per alloggi adibiti ad abitazione principale da giovani inquilini

Età 20 - 30 anni


Contratto ex L. 431/98

Contratti successivi al 2007 per max. 3 anni

Detrazione € 991,60 Reddito max € 15.493,71

La detrazione deve essere rapportata ai giorni ed alla percentuale di godimento dell’immobile.



NUOVI CODICI IDENTIFICATIVI DEI REDDITI DI FABBRICATI

‘1’ se l’immobile è utilizzato come abitazione principale;
‘2’ se l’ immobile è tenuto a disposizione per il quale si applica l’aumento di un terzo;
‘3’ se l’immobile è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o “patti in deroga“);
‘4’ se l’immobile è locato in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
‘5’ se l’immobile è una pertinenza dell’abitazione principale (box, cantina, ecc.) ed è iscritta in catasto con autonoma rendita;
‘7’ se l’immobile è di società semplici o di società equiparate, ai sensi dell’art. 5 del Tuir, che producono redditi di fabbricati;
’8’ se l’immobile si trova in uno dei comuni ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione a canone “convenzionale” (legge n. 431/98 art. 2, c. 3, e art. 5, c. 2) sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale. L’indicazione di tale codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito che sarà operata da chi presta l’assistenza fiscale. A tal fine è necessario compilare la sezione II del quadro B “Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione o comodato” (righi B9, B10 e B11);
’9’ se l’immobile non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 15. Ad esempio il codice ‘9’ va indicato nel caso di unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
’10’ se l’immobile è abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica, oppure unità in comproprietà utilizzate interamente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
’11’ se l’immobile è pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
’12’ se l’immobile è tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all’estero o se l’immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
’13’ se l’immobile è di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc) ed è dichiarato dal singolo condomino, essendo la quota di reddito spettante superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente;
’14’ se l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in locazione a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;
’15’ se l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. L’indicazione dei codici di utilizzo “14” e “15” comporta la riduzione del 30% del reddito che sarà operata dal soggetto che presta l’assistenza fiscale. A tal fine è necessario compilare la sezione II del quadro B “Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione o comodato” (righi B9, B10 e B11)

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