giovedì 25 marzo 2010

La tassazione degli stipendi


La legge finanziaria 2007 ha di fatto ribaltato la riforma avviata dal precedente governo, tornando al sistema delle detrazioni di imposta ed ha provveduto a sostituire le deduzioni di lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e altri redditi con un sistema di detrazioni per carichi di famiglia e di detrazioni per alcune categorie di redditi.

Dallo stipendio mensile si trattengono i contributi previdenziali a carico del lavoratore (vedi pagina precedente della guida) per determinare così il reddito imponibile su cui calcolare l’Irpef secondo le seguenti aliquote in vigore dal 1° gennaio 2007:

o per redditi fino a 15.000 euro, il 23 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro, il 27 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 28.000 euro e fino a 55.000 euro, il 38 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 55.000 euro e fino a 75.000 euro, il 41 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 75.000 euro, il 43 per cento.

Che rapportati a valore mensile:

o per redditi fino a 1.250,00 euro, il 23 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 1.250,00 euro e fino a 2.333,33 euro, il 27 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 2.333,33 euro e fino a 4.583,33 euro, il 38 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 4.583,33 euro e fino a 6.250,00 euro, il 41 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 6.250,00 euro, il 43 per cento.

A questo punto si è determinata l’imposta lorda dovuta.

A) Detrazioni per lavoro dipendente

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente con esclusione di quelli di pensione spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, scaglionata in relazione all’ammontare del reddito:

Reddito complessivo Detrazione Note

fino a 8.000 euro 1.840 euro la detraz. effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 €. *
da 8.001 a 15.000 1.338 + (502 x [(15.000 – reddito complessivo): 7.000])
da 15.000 a 55.000 1.338 x [(55.000 – reddito complessivo) : 40.000]
oltre 55.000 0
* per i rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione spettante non può essere inferiore a 1.380 euro

La detrazione di 1.840 euro comporta di fatto la non tassazione dei redditi fino a 8.000 euro annui.

Le detrazioni sopra indicate per i redditi superiori a 15.000 euro ma inferiori a 55.000, sono elevate in rapporto al reddito complessivo:

Reddito complessivo Incremento detrazione
da 23.001 a 24.000 euro euro 10
da 24.000 a 25.000 euro euro 20
da 25.000 a 26.000 euro euro 30
da 26.000 a 27.700 euro euro 40
da 27.700 a 28.000 euro euro 25

B) Detrazioni d’imposta per il coniuge e gli altri familiari fiscalmente a carico(ossia che possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili e comprensivi della rendita dell’abitazione principale).
Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate sino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste:

Coniuge
Per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato competono, in relazione al reddito complessivo, gli importi che vengono indicati nello schema successivo:

Reddito complessivo Detrazione Note

Fino a 15.000 euro 800 euro meno [ 110 x (reddito complessivo : 15.000)] se il rapporto è = 1 detrazione compete per 690 €.
se il rapporto è = 0 la detrazione non compete
Da 15.000 euro a 40.000 euro 690 euro

Da 40.001 euro a 80.000 euro 690 euro x [(80.000 – reddito complessivo) : 40.000] se il rapporto è = 0 la detrazione non compete

Le detrazioni sopra indicate sono elevate in rapporto al reddito complessivo:

Reddito complessivo Incremento detrazione
da 29.000 a 29.200 euro euro 10
da 29.200 a 34.700 euro euro 20
da 34.700 a 35.000 euro euro 30
da 35.000 a 35.100 euro euro 20
da 35.100 a 35.200 euro euro 10

Figli
Per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, sono previste detrazioni
teoriche che cambiano in relazione all’età, al numero ed al disagio e sono soggette anch’esse all’applicazione di una formula legata al reddito complessivo del dipendente.
La detrazione per figli è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato e
non può essere
liberamente ripartita come avveniva nel passato.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori.
Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.
Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario l’importo dell’intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, della metà della stessa.
Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato
, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge.

IMPORTO TEORICO DELLE DETRAZIONI PER FIGLI:
- 800 euro; base per ogni figlio
- 100 euro; aumento per ogni figlio di età inferiore ai tre anni
- 220 euro; aumento per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, legge 104/1992
- 200 euro; aumento per ogni figlio dei contribuenti con più di tre figli a carico a partire dal primo.

CALCOLO PER DETERMINARE L’IMPORTO EFFETTIVO SPETTANTE:
Importo teorico x [95.000 – reddito complessivo) : 95.000]
- L’importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
- Se il risultato del rapporto è: = 0; < 0; = 1 la detrazione non compete.
- Se il risultato del rapporto è compreso tra 0,0001 e 0,9999 la detrazione compete.

Altri familiari
Per ogni altra persona indicata nell’art. 433 del C.c. (i discendenti prossimi, anche naturali, i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria compete un'importo da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, secondo il seguente calcolo:

IMPORTO TEORICO DELLE DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO
euro 750

CALCOLO PER DETERMINARE L’IMPORTO EFFETTIVO SPETTANTE:
Importo teorico (euro 750) x ([ 80.000 – reddito complessivo) : 80.000]
- se il risultato del rapporto è: = 0 < 0 = 1 la detrazione non compete.
- Se il risultato del rapporto è compreso tra 0,0001 e 0,9999 la detrazione compete.

In tutti i casi in cui è prevista la detrazione, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

In conclusione, stabilito il reddito imponibile si calcola l’imposta lorda.
Dall’imposta lorda si detraggono le “detrazioni per lavoro dipendente e quelle per familiari a carico” se spettanti, determinando l’imposta netta da pagare.

NOTA SU ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI
Allo scopo di avviare il decentramento fiscale sono state istituite due addizionali all’Irpef, una regionale e una comunale.
L’addizionale regionale è in vigore sin dal 1998, quella comunale decorre, invece, a partire dal periodo d’imposta 1999. Entrambe le addizionali non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.
Sono obbligati al pagamento dell’addizionale regionale e comunale all’Irpef tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, per i quali, nell’anno di riferimento, risulta dovuta l’Irpef dopo aver scomputato tutte le detrazioni d’imposta ad essi riconosciute e i crediti d’imposta sugli utili distribuiti da società ed enti e quelli per redditi prodotti all’estero che hanno subito la ritenuta di imposta a titolo definitivo.
I contribuenti soggetti all’addizionale regionale e a quella comunale calcolano l’importo dovuto applicando le relative aliquote al reddito complessivo determinato ai fini dell’Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell’Irpef stessa.
L’aliquota dell’addizionale regionale è stabilita nella misura dello 0,9% ma può essere elevata dalla regione fino all’1,4% (vedi tabella in fondo al capitolo).
L’addizionale comunale all’Irpef, invece, è articolata in due aliquote distinte:

* una, di compartecipazione al gettito Irpef uguale per tutti i comuni. Per l’anno 2003 e 2004 questa aliquota è stata fissata nella misura del 6,5%; tale compartecipazione non rappresenta alcun aggravio per i contribuenti, considerato che costituisce una quota parte del gettito dell’Irpef;
* un’altra, variabile da Comune a Comune, in quanto rimessa alla discrezione dei Comuni che possono istituirla con proprio provvedimento, con un incremento massimo dello 0,2% annuo, entro il 31 dicembre dell’anno precedente. L’aliquota non può mai superare lo 0,5%.

L’elenco dei comuni che hanno deliberato l’addizionale è pubblicato nel sito Internet www.finanze.gov.it e riportato annualmente nel modello Unico Persone Fisiche. Per verificare se il Comune ove si ha il domicilio fiscale ha deliberato l’addizionale si può fare riferimento anche al sito www.ancicnc.it

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