sabato 10 aprile 2010

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE



CHE COS'È

È una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge.

A CHI SPETTA

A tutti i lavoratori dipendenti, ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità, ai cassintegrati, ai soci di cooperative, ai pensionati.
Spetta anche ai lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione separata, che non sono assicurati anche con forme pensionistiche obbligatorie e non sono pensionati e pertanto pagano dal 1° gennaio 2009 l’aliquota contributiva del 25,72%. In tale aliquota è compresa la quota dello 0,72% che serve a finanziare il fondo per gli assegni per il nucleo familiare, per la maternità, e l'indennità di malattia.
Sono esclusi i lavoratori autonomi dell'agricoltura e i pensionati ex lavoratori autonomi, ai quali invece spetta il vecchio "assegno familiare".

PER QUALI PERSONE SPETTA

Per i componenti del nucleo familiare:
il richiedente
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) di età inferiore ai 18 anni
i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro
i nipoti, di età inferiore ai 18 anni, a carico di un ascendente diretto (nonno o nonna) che siano in stato di bisogno e siano mantenuti da uno dei nonni.


Possono far parte del nucleo familiare anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente (figli di fratelli e sorelle, minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che non abbiano diritto alla pensione ai superstiti e che siano orfani di entrambi i genitori).

FAMIGLIE NUMEROSE

Per i nuclei familiari con almeno quattro figli (rientrano in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 26 anni indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall’attività lavorativa) sono considerati per la determinazione dell’assegno, al pari dei figli minori, anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti.

IL REDDITO

Il reddito del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70%, da lavoro dipendente o da prestazione derivante da lavoro dipendente (pensione, indennità di disoccupazione, indennità di maternità, indennità di malattia ecc).

LA DOMANDA

La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata al proprio datore di lavoro dai lavoratori dipendenti o direttamente agli uffici Inps in tutti gli altri casi (pensionato, disoccupato, lavoratori domestici, ecc.).

Le domande possono anche essere inviate per posta o presentate tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita.
I moduli sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".

Da ricordare

Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere la documentazione indispensabile e le informazioni indicate nel modulo, come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06.

IL PAGAMENTO

Il pagamento può essere anticipato in busta paga dal datore di lavoro che è poi rimborsato dall’inps con il conguaglio dei contributi, oppure direttamente al lavoratore con bonifico bancario o postale, oppure allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Nel caso si desideri l’accredito su conto corrente bancario o postale si devono indicare anche i dati dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché il codice IBAN.
Il pagamento degli arretrati spettanti si prescrive nel termine di 5 anni.

ASSEGNO AL CONIUGE

Il pagamento dell’assegno può essere effettuato direttamente al coniuge del lavoratore che ne ha diritto. Il coniuge, che non deve essere titolare di un autonomo diritto all’assegno, deve fare domanda al datore di lavoro del marito/moglie o all’Inps utilizzando i moduli disponibili presso gli uffici Inps o sul sito www.inps.it.

mercoledì 7 aprile 2010

DELOCALIZZARE I SERVIZI DI CALL CENTER?



Campagna nazionale contro le delocalizzazioni
nel settore delle TLC

Premessa

Il settore delle TLC continua a rappresentare nel Paese un settore ricco e non in particolare difficoltà, con margini di fatturato ampi (il primo semestre 2009 si è chiuso con una crescita del + 1%; dati Confindustria) e con una liquidità mediamente alta. Eppure come SLC-CGIL denunciamo oggi pubblicamente il comportamento delle grandi aziende (Telecom, Vodafone, Wind, H3G, Fastweb, BT Italia, SKY) in materia di esternalizzazioni e delocalizzazioni. Un comportamento sbagliato ed ingiusto, che recherà danni all’occupazione e – più in generale – alla qualità del settore.
In particolare, dopo una sommaria indagine e uno studio sui principali contratti commerciali in essere e in via di definizione, è evidente la scelta dei principali operatori (scelta inedita per quantità e qualità), di avviare nei prossimi mesi un processo massiccio di delocalizzazione di attività oggi lavorate in Italia. Una
delocalizzazione verso quei paesi (Tunisia, Albania, Romania in particolare) cui costo del lavoro è pari circa ad un quarto di quello italiano.

Inutile dire che tali lavoratori, in quei paesi, sono oggi privi di tutele collettive anche lontanamente paragonabili alle nostre, di un Contratto Collettivo Nazionale con minimi salariali dignitosi. E che in molti casi non vi sono quelle libertà sindacali minime come definite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO).
Nello specifico, solo analizzando le politiche di delocalizzazione avviate dalle sette aziende sovra indicate, riteniamo siano a rischio nel breve periodo (anno 2010) circa tre/quattro mila posti di lavoro, con evidente sottrazione di volumi di attività all’intera filiera delle TLC.
Ed il tutto esclusivamente per aumentare gli attuali profitti a vantaggio degli azionisti, come risposta ad un calo dei guadagni, in un settore che genera comunque profitti e liquidità.
In particolare come SLC-CGIL denunciamo una politica non solo di esternalizzazioni di attività verso imprese di outsourcing italiane (Comdata, Almaviva, Teleperformance, E-Care, ecc.), ma - tramite subappalto delle stesse - verso aziende oggi operanti in Romania, Albania, Tunisia, Turchia, Sud America.
Una scelta questa sbagliata socialmente e industrialmente, in contraddizione con la produzione normativa dell’Autorita Garante per la Comunicazione (AGCOM) che, anche ultimamente, ha sottolineato l’esigenza di una maggiore trasparenza, una maggiore responsabilità delle imprese titolari di licenza, una maggiore attenzione alla qualità verso i consumatori (si veda per tutte la delibera n. 79/09).
Una scelta sbagliata socialmente in sé ma che si colloca oggi in un momento di difficoltà dell’economia nazionale con una delle più gravi crisi occupazionali degli ultimi decenni: il sistema delle imprese (soprattutto quelle che si basano su servizi avanzati, sulla capacità commerciale di fornire soluzioni
personalizzate, ecc.) dovrebbe salvaguardare i livelli occupazionali, eventualmente ripensando le politiche di esternalizzazione di volumi di attività, non certo incoraggiandole.
Una scelta sbagliata industrialmente, soprattutto nel settore delle telecomunicazioni: le aziende oggi vanno delocalizzando la “gestione” dei clienti di fascia bassa e media, limitandosi alla gestione in house dei clienti top e a maggior capacità di spesa.
Poiché però il futuro del settore sarà sempre più dipendente dalla capacità di “alfabetizzare” all’uso delle tecnologie di comunicazione (sia fissa che mobile) fasce sempre più ampie della popolazione, con la trasformazione degli attuali terminali in veri e propri “portali” (per comunicare, fare impresa, qualificare il
tempo libero), rinunciare all’evoluzione dei consumatori medi in possibili “fruitori alti” di nuovi servizi e applicazioni, significa rinunciare alla crescita di nuovi e più avanzati modelli di consumo.
In Italia infatti occorre accompagnare un mercato ancora oggi ancorato sulla fonia, verso una maggiore capacità di utilizzo convergente degli apparati (dalla banda larga in mobilità, alla “casa e all’impresa digitale”, ecc.). Mettere “fuori” i clienti di fascia media (chiamati nei modi più diversi: 4 stelle, Silver, ecc.)
vuol dire ridursi i propri margini di crescita.
Soprattutto vuol dire una minore personalizzazione del servizio, una peggiore qualità nella gestione del contatto, una minore capacità di commercializzazione. Tutto questo con buona pace del cliente e delle sue prerogative.
Esternalizzazione di attività: una politica che è fallita.
Oggi la discussione nel settore dovrebbe essere indirizzata in senso contrario: la politica seguita in materia di esternalizzazioni è – piaccia o no – fallita.
E’ fallita la strategia di esternalizzare le attività in Telecom Italia (la madre di tutte le “esternalizzazioni”):
non vi è stata alcuna specializzazione produttiva, alcuna valorizzazione dell’occupazione ceduta. Non solo la qualità del servizio non è migliorata; non solo il rapporto costi/benefici si è dimostrato incongruente; non solo centinaia di cause legali hanno dimostrato anche la mancanza, in diversi casi, delle condizioni organizzative minime, ma le centinaia di posti di lavoro persi e la fragilità delle nuove imprese sono lì a dimostrare che il settore non è cresciuto andando in quella direzione.
E questo non riguarda solo Telecom: le difficoltà di aziende come Omnia, Agile, Phonemedia, Comdata, Almaviva e la stessa politica portata avanti da Teleperformance, E-care e Transcom (per non considerare la situazione delle imprese che operano negli appalti della rete) sono a dimostrare che la cessione di lavoratori ed attività (anche quando contrattata con buone clausole sociali e con buoni accordi) non risolve il problema di un settore che non ha ancora sviluppato una responsabilità sociale diffusa, una cultura della qualità e degli investimenti omogenea, una pratica relazione e sindacale in grado di tutelare l’intera filiera con regole uguali per tutti.
Lo scandalo delle imprese che riducono la forza lavoro ed intanto esternalizzano e delocalizzano.
Vi è poi uno “scandalo nello scandalo”. Da un lato assistiamo da parte di queste aziende (Telecom, H3G, BT) ad una politica di riduzione dei livelli occupazionali interni (tramite contratti di solidarietà, cassa integrazione, mobilità incentivata, ecc.) con forti sacrifici da parte dei lavoratori più sindacalizzati;
dall’altra vi è una politica di sistematica riduzione di attività fino ad oggi lavorate in casa (per esempio di Telecom) su cui potrebbero essere riconvertiti gli esuberi dichiarati.
Per di più secondo un modello che “stressa” le imprese di outsourcing con politiche sugli appalti basati al massimo ribasso, tanto da rendere difficile anche la stessa tenuta occupazionale negli outsourcing che sono - quindi - “invitati” a sub appaltare all’estero.

Insomma, siamo alle prese con una vera e propria strategia che rischia di:

a- ridurre le attività lavorate internamente dalle grandi aziende, riducendo i livelli occupazionali interni ed impedendo possibili riconversioni degli attuali occupati;

b- “stressare” con gare al massimo ribasso anche la parte finale della filiera, con outsourcing sempre più ridotti a divenire stazioni appaltanti di altre aziende (con fenomeni di sub appalto, che fanno perdere poi “le tracce” delle stesse attività di customer);

c- incentivare la delocalizzazione di attività a forte valore aggiunto, verso paesi dove le condizioni dei lavoratori sono drammatiche.

Il tutto per aumentare i margini di profitto, con grande danno verso tutti: i lavoratori dipendenti delle grandi aziende, i lavoratori degli outsourcing, i clienti finali (cui dati vengono lavorati presso aziende estere, con buona pace della qualità, della trasparenza, della tutela della privacy).
E questo in un momento di difficoltà del sistema paese, con centinaia di migliaia di disoccupati in più.

La nostre proposte

Per questo come SLC-CGIL ci mobiliteremo sia a livello di singola azienda (con comunicati e percorsi specifici) che di settore. In particolare per chiedere alle imprese, a ASSTEL, al Governo:
- una moratoria contro ogni delocalizzazione di attività di customer care e di lavorazioni di back office;
- il rispetto delle Delibere Agcom per noi, nei fatti, svuotate di senso dall’attuale politica degli appalti e dei sub appalti, a partire dalla delibera n. 79/09;
- un intervento di sostegno fiscale straordinario (soprattutto al Sud) mirato ai call center e più in generale alle aziende labour intensive;
- la definizione di un Avviso Comune che riconosca il valore della riconversione professionale dei lavoratori come prima vera tutela occupazionale, che recepisca clausole sociali chiare per l’assegnazione/cambio di appalti salvaguardando i livelli salariali, che sancisca tutele occupazionali minime in caso di cessione, che preveda la costituzione di un Osservatorio nazionale sulle attività in appalto, al fine di seguire le catene produttive in tutte le diverse aziende.
Osservatorio che potrebbe predisporre un Capitolato generale di appalto ”tipo” che si basi su responsabilità in solido delle imprese e parità di trattamenti economici e normativi tra lavoratori in house e lavoratori in appalto. Questo per distinguere tra vere operazioni di “specializzazione produttiva” e mere operazioni di contenimento di costi/licenziamenti.

Tratto da www.slc.cgil.it

domenica 4 aprile 2010

BUONA PASQUA



Luci, colori, musica, uova colorate, giochi, sorrisi, strette di mano,
fiori, colori, viaggi... Tutto rende la Pasqua semplicemente Speciale:

ma la gioia più grande è il pensiero di chi ci sta a cuore
e di chi amiamo di più....

BUONA PASQUA A TUTTI

venerdì 2 aprile 2010

Art. 18: NAPOLITANO NON FIRMA – TROPPI DUBBI SULL’ARBITRATO


ROMA – Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano non ha firmato il ddl del governo sul lavoro e ha rimandato il testo alle Camere. Ponendo forti dubbi sulla norma che prevede l’estensione dell’arbitrato nei rapporti di lavoro. Le perplessità riguardano, inoltre, il modo con cui il Parlamento ha legiferato su una materia complessa quale quella del lavoro. “Già altre volte – aggiunge il capo dello Stato – ho sottolineato gli effetti negativi di questo modo di legiferare sulla conoscibilità e sulla comprensibilità delle disposizioni e quindi sulla certezza del diritto, sullo svolgimento del procedimento legislativo per l’impossibilità di coinvolgere tutte le commissioni competenti”. Serie perplessità sono state sollevate anche “per una così ampia delegificazione”.

“Il Capo dello Stato è stato indotto a tale decisione dalla estrema eterogeneità della legge e in particolare dalla complessità e problematicità di alcune disposizioni, gli articoli 31 e 20, che disciplinano temi, attinenti alla tutela del lavoro, di indubbia delicatezza sul piano sociale. Ha perciò ritenuto opportuno un ulteriore approfondimento da parte delle Camere, affinché gli apprezzabili intenti riformatori che traspaiono dal provvedimento possano realizzarsi nel quadro di precise garanzie e di un più chiaro e definito equilibrio tra legislazione, contrattazione collettiva e contratto individuale” si legge nella nota del Quirinale. Che, per la prima volta, dal momento dell’elezione di Napolitano, rinvia una legge alle Camere. Cauta la reazione del governo. “Terremo conto dei rilievi del capo dello Stato – dice il ministro del Welfare

Maurizio Sacconi – proporremmo alcune modifiche che mantengano in ogni caso l’istituto che lo stesso presidente della Repubblica ha apprezzato”. In ogni caso, il titolare del dicastero auspica “un sollecito esame parlamentare” sui tre punti indicati dal capo dello Stato.

Le critiche del Colle. I rilievi del Colle si appuntano su una delle norme del ddl Lavoro. Quella che riguarda la nuova procedura di conciliazione e arbitrato che di fatto incide su quanto previsto dall’articolo 18 in materia di licenziamento. In particolare l’articolo indicato nel comunicato del Quirinale prevede che già nel contratto di assunzione, in deroga dai contratti collettivi, si possa stabilire che in caso di contrasto le parti si affidino a un arbitrato. L’articolo 31 modifica profondamente le disposizioni sul tentativo di conciliazione. Per Napolitano “occorre verificare che le disposizioni siano pienamente coerenti con la volontarietà dell’arbitrato e la necessità di assicurare un’adeguata tutela del contraente debole”. Ovvero del lavoratore. Un altro articolo sul quale il Quirinale muove rilievi è il 20, che esclude dalla delega del 1955 sulla sicurezza del lavoro il personale a bordo dei navigli di Stato: una interpretativa che bloccherebbe l’inchiesta della procura di Torino su 142 uomini della Marina Militare morti per esposizione all’amianto e un processo a Padova per la morte, per lo stesso motivo, di altri due militari. Infine il capo dello Stato chiede una riflessione “opportuna” sugli articoli 30, 32 e 50. Napolitano invita a una rilettura anche sulle competenze della magistratura sulle clausole dei contratti di lavoro, i contratti a tempo determinato e la tipizzazione delle clausole di licenziamento, l’entità del risarcimento per le cause di lavoro relative a collaborazioni coordinate e continuate.

Le reazioni. “Napolitano ha sempre mostrato una grande attenzione” alla eterogeneità delle norme e alle coperture finanziarie, è nel suo potere rimandare alle Camere, non ho nulla da obiettare” dice il ministro dell’Interno, Roberto Maroni. Soddisfazione è stata espressa dal Pd (“Speriamo che la maggioranza non sprechi questa occasione offertale dal presidente della Repubblica”, hanno detto i deputati della commissione lavoro di Montecitorio, Marianna Madia e Ivano Miglioli) e dalla Cgil, fortemente critica verso il provvedimento. “E’ una decisione – dice il segretario Guglielmo Epifani – che conferma le considerazioni della Cgil sugli aspetti critici del provvedimento. E’ di tutta evidenza l’intempestività di una dichiarazione comune su una legge nemmeno ancora promulgata né pubblicata sulla Gazzetta ufficiale”. “Finalmente il presidente della Repubblica batte un colpo e rimanda alle Camere la legge che voleva modificare, anzi svuotare lo Statuto dei lavoratori. Ne siamo contenti perché l’Italia dei valori è stato l’unico partito che, a suo tempo, si era permesso di pregare il presidente della Repubblica di non firmare il provvedimento ma di rinviarlo alle Camere” afferma il leader di Idv, Antonio Di Pietro. Per la Cisl, invece l’arbitrato resta uno strumento “utile”, mentre il segretario generale della Uil Luigi Angeletti si augura “che il rinvio alle Camere sia l’occasione utile per rendere coerente il provvedimento legislativo con l’avviso comune realizzato dalle parti”. Sulla stessa lunghezza d’onda Nazzareno Mollicone, segretario confederale dell’Ugl. Pienamente soddisfatti della scelta di Napolitano si dicono i vertici di Rdb (Rappresentanze di base) e Sdl (Sindacato dei lavoratori).

www.repubblica.it

venerdì 26 marzo 2010

Le detrazioni e le deduzioni del mod. 730/2010


COMPOSIZIONE DEL QUADRO E

SEZ. I Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 19 %
SEZ. II Oneri deducibili dal reddito complessivo
SEZ. III Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione d’imposta del 36% e del 41%
SEZ. IV Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 20%
SEZ. V Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 55%
SEZ. VI Detrazioni per canoni di locazione
SEZ. VII Altre detrazioni



RIGO E1 - SPESE SANITARIE

• Spese effettuate per se stessi o per un familiare a carico;
• Franchigia: € 129,11;
• Nessun limite massimo;
• Tipologie di spese detraibili:
• Scontrino parlante
• Terapie (con prescrizione medica)
• Protesi ed apparecchi medici
• Spese per assistenza sanitaria agli anziani
• Esami di laboratorio
• Interventi chirurgici e degenze ospedaliere
• Non detraibili:
• Integratori alimentari
• Parafarmaci



RIGO E2

• Spese mediche per familiari non a carico affetti da gravi patologie;
• Franchigia: € 129,11;
• Importo max: € 6197,48;
• E’ detraibile la parte della spesa eccedente la quota deducibile del
contribuente affetto dalla patologia grave (esentato da ticket)



RIGO E3

• Spese sostenute dal portatore di handicap o dal familiare a carico
portatore di handicap;
• Nessuna franchigia e nessun limite di spesa;
• L. 104/92 (o altra commissione medica pubblica) oppure
autocertificazione



RIGO E7/RP7: INTERESSI PASSIVI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

• Spese ed interessi detraibili: interessi sul capitale, spese notarili, imposta
per l’ipoteca, spese per la perizia, commissioni di intermediazione…
• limite max € 4.000,00 per immobile (se stipulato ante 1993 € 4000,00
per intestatario)
• rapporto da verificare: costo dell’immobile x interessi pagati
Capitale preso a mutuo
• nessuna franchigia



RIGO E13/RP13: LE SPESE DI ISTRUZIONE
PER STUDENTI DELLE MEDIE SUPERIORI ED UNIVERSITA’


• Spese effettuate per la frequenza di :
• scuole superiori
• università pubbliche e/o private
• università telematiche riconosciute
• specializzazione post-laurea / perfezionamento / test ammissione
• Nessun importo massimo prestabilito: tutto ciò che è stato pagato
nell’anno anche se relativo a più anni
• Nel caso di strutture private le quote detraibili sono quelle previste per
strutture pubbliche analoghe
• Nessuna franchigia



Rigo E18/RP18: SPESE DI SOGGIORNO
PER STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE


• Sono detraibili le spese sostenute per sè o per un familiare a carico;
• Condizioni:
• canoni pagati per contratti stipulati ex L.431/1998;
• per contratti di ospitalità stipulati con coll. universitari, enti senza fine
di lucro, enti per il diritto allo studio
• università ubicata in una provincia diversa da quella di residenza
distante min Km.100;
• immobile situato nel comune dell’università o in un comune limitrofo;
• importo max € 2.633,00;
• non vi è alcuna franchigia
• documentazione obbligatoria: contratto di locazione, ricevute di pagamento,
autocertificazione dello studente sulla condizione di fuori sede.



Rigo E19/E20/E21:
SPESE SOSTENUTE PER TRASPORTI

• Condizioni:
abbonamenti periodici sostenuti per il trasporto pubblico
(o privato autorizzato);
un numero illimitato di viaggi per un tempo determinato e per
un percorso determinato/determinabile;
• Importo max € 250,00 ;
• L’abbonamento e/o la fattura devono esplicitare le condizioni su citate, il
nome dell’abbonato, i dati di chi fornisce il servizio e l’importo pagato.



Rigo E19/E20/E21 (cod. 32): SPESE DI
AUTOAGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI

• Condizioni:
docente di ruolo oppure non di ruolo ma con incarico annuale;

• Importo max € 500;



ALTRE SPESE DETRAIBILI

• Spese per asili nidi per l’importo max di € 632,00 per ogni figlio (Rigo
E19/E20/E21 cod. 36).
• Somme pagate per attività sportive di ragazzi tra i 5 ed i 18 anni max
€ 210,00 per figlio (Rigo E16).
• I contributi versati per il riscatto degli anni di laurea per familiari a
carico (Rigo E19/E20/E21 cod. 34).
• Spese per compensi di intermediazione immobiliare sostenute per
l’acquisto della prima casa. L’importo max da indicare è pari ad € 1000,00 e
deve essere rapportato alla percentuale di possesso (Rigo E 17).



CANONI DI LOCAZIONE

RIGO E41

Cod 1 : Canoni per alloggi adibiti ad abitazione principale

L. 431/98


Detrazione € 300,00 Reddito max € 15.493,71
€ 150,00 Reddito max € 30.987,41

La detra ione de e essere rapportata ai giorni ed alla percent ale di godimento detrazione deve percentuale dell’immobile.



Cod 2 : Canoni per alloggi adibiti ad abitazione principale

L. 431/98 art. 2 comma 3 /art. 4 comma 2 e comma 3 ossia “CONTRATTI CONVENZIONALI”


Detrazione € 495,80 Reddito max € 15.493,71
€ 247,90 Reddito max € 30.987,41

La detrazione deve essere rapportata ai giorni ed alla percentuale di godimento dell’immobile.



Cod 3 : Canoni per alloggi adibiti ad abitazione principale da giovani inquilini

Età 20 - 30 anni


Contratto ex L. 431/98

Contratti successivi al 2007 per max. 3 anni

Detrazione € 991,60 Reddito max € 15.493,71

La detrazione deve essere rapportata ai giorni ed alla percentuale di godimento dell’immobile.



NUOVI CODICI IDENTIFICATIVI DEI REDDITI DI FABBRICATI

‘1’ se l’immobile è utilizzato come abitazione principale;
‘2’ se l’ immobile è tenuto a disposizione per il quale si applica l’aumento di un terzo;
‘3’ se l’immobile è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o “patti in deroga“);
‘4’ se l’immobile è locato in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
‘5’ se l’immobile è una pertinenza dell’abitazione principale (box, cantina, ecc.) ed è iscritta in catasto con autonoma rendita;
‘7’ se l’immobile è di società semplici o di società equiparate, ai sensi dell’art. 5 del Tuir, che producono redditi di fabbricati;
’8’ se l’immobile si trova in uno dei comuni ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione a canone “convenzionale” (legge n. 431/98 art. 2, c. 3, e art. 5, c. 2) sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale. L’indicazione di tale codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito che sarà operata da chi presta l’assistenza fiscale. A tal fine è necessario compilare la sezione II del quadro B “Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione o comodato” (righi B9, B10 e B11);
’9’ se l’immobile non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 15. Ad esempio il codice ‘9’ va indicato nel caso di unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
’10’ se l’immobile è abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica, oppure unità in comproprietà utilizzate interamente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
’11’ se l’immobile è pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
’12’ se l’immobile è tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all’estero o se l’immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
’13’ se l’immobile è di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc) ed è dichiarato dal singolo condomino, essendo la quota di reddito spettante superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente;
’14’ se l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in locazione a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;
’15’ se l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. L’indicazione dei codici di utilizzo “14” e “15” comporta la riduzione del 30% del reddito che sarà operata dal soggetto che presta l’assistenza fiscale. A tal fine è necessario compilare la sezione II del quadro B “Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione o comodato” (righi B9, B10 e B11)