venerdì 7 dicembre 2012

Lavoro: l'inganno del reintegro

di Bruno Tinti

L’art. 14 comma 7 del ddl sulla riforma del lavoro (Tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo) dice: “il giudice che accerta la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (sarebbe il licenziamento per motivi economici) applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del medesimo articolo” (il reintegro). E, poco più avanti: “nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma”. Che consiste nel dichiarare “risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di prensiva” (l’indennizzo).
Tutto ruota intorno a due paroline: “manifesta insussistenza”. Cosa vogliono dire? In linguaggio comune è semplice: il fatto posto alla base del licenziamento non esiste; perciò il lavoratore va reintegrato nel posto di lavoro, poche storie. Ma, per un giurista, l’insussistenza senza aggettivi è cosa diversa dall’insussistenza “manifesta”. Il giurista si chiede: ma perché questi hanno sentito il bisogno di scrivere che l’insussistenza deve essere “manifesta”? Un fatto o sussiste o non sussiste; quanto sia complicato accertare che esista non incide sulla sua esistenza, solo sulla difficoltà della prova. Per capirci meglio, un assassino va condannato sia che lo si becchi con il coltello sanguinante in mano, sia che la sua responsabilità emerga dopo un complicato lavoro di indagine (movente, alibi, testimonianze etc). Dunque, pensa il giurista, questi hanno scritto “manifesta insussistenza” proprio per differenziare questi casi da quelli in cui c’è l’insussistenza semplice; e per differenziare il trattamento conseguente, reintegro nel primo caso, solo indennizzo nel secondo.
Come tecnica legislativa non è una novità. Quando, in un processo, si solleva un’eccezione di illegittimità costituzionale, il giudice la accoglie solo quando la questione non è “manifestamente infondata”. Se è sicuro che la legge è conforme alla Costituzione, respinge l’eccezione. Insomma, solo quando il giudice ha qualche dubbio sulla costituzionalità della legge (o, naturalmente, quando è sicuro che sia incostituzionale), chiede alla Corte costituzionale di valutare. Ne deriva che la Corte non riceve tutte le questioni di illegittimità costituzionale ma solo quelle che i giudici ritengono “non manifestamente” infondate. Può darsi che tra le altre, quelle che il giudice ha respinto (sbagliando), ce ne fossero di fondate; ma la loro fondatezza non era “manifesta”; e quindi…
Tornando all’art. 18, siccome i criteri di interpretazione giuridica delle leggi questi sono (art. 12 del codice civile), ne deriva che il giudice potrà reintegrare il licenziato solo quando, da subito, senza indagini, senza prove, “manifestamente” appunto, è sicuro che il motivo economico non sussiste. Se invece dubita, se per decidere deve acquisire prove, allora niente reintegro. E cosa al suo posto? Ma è chiaro, l’indennizzo.
E infatti Monti-Fornero lo dicono espressamente: “nelle altre ipotesi”, cioè quando l’insussistenza del motivo economico va accertata con una normale istruttoria dibattimentale (prove, testimonianze, perizie), quando dunque non è “manifesta”, di reintegro non se ne parla. Magari alla fine salterà fuori che il motivo economico non c’è; ma, siccome è stato necessario un vero e proprio processo per rendersene conto, niente reintegro, solo un po ’ di soldi.
Da qui derivano tre conseguenze micidiali.
La prima: il reintegro per motivi economici non ci sarà mai. Davvero si può pensare che un’azienda licenzi con motivazioni che da subito, senza alcun dubbio, “manifestamente”, si capisce che sono una palla? Se anche la motivazione economica è infondata, sarà certamente motivata bene; e quindi sarà necessario un normale processo, come si fa sempre. Solo che, a questo punto, l’insussistenza del motivo economico, anche se accertata, non è “manifesta”; e il lavoratore non potrà essere reintegrato.
La seconda: i giudici saranno in un mare di guano. Perché, in alcuni casi, l’insussistenza del motivo economico ci sarà; ma, per essere sicuri, un po’ di istruttoria va fatta. Un giudice non può dire: “È così’”. Deve motivare perché è così; e per questo è necessaria l’istruttoria. Ma, se la fa, addio reintegro. Mica male come dilemma.
La terza: a seconda dell’interpretazione che il giudice darà del concetto “manifesta insussistenza” gli diranno che è uno sporco comunista o uno sporco capitalista. Della serie: “Se la mente del giudice funziona, la legge è sempre buona” (Snoopy sul tetto della sua cuccia). “Certo che con questi giudici…; anche le leggi migliori, che il sindacato si è ammazzato per ottenerle (o che il governo si è dannato per scriverle), non funzioneranno mai. La responsabilità per gli errori dei magistrati, ecco quello che ci vuole”.
Ma, a questo punto: davvero Camusso & C, Bersani & C, a tutto questo non ci hanno pensato? O si sono accontentati di una (finta) dimostrazione di forza, del tipo: “Abbiamo costretto il governo etc etc; guardate come siamo bravi”?

Il Fatto Quotidiano, 11 Aprile 2012

martedì 18 maggio 2010

COME E QUANDO ANDARE IN FERIE

Per chi ha ancora dei dubbi sulla normativa delle ferie e sul calcolo dei giorni di vacanza, ecco una guida semplice e completa che ci informa sugli aggiornamenti legislativi, su quanto ammontano i giorni di ferie, com'è possibile calcolarli e cosa succede se ci si ammala durante le ferie.


Come si maturano le ferie
La maturazione delle ferie è strettamente collegata alla effettiva prestazione lavorativa, per cui le stesse maturano in presenza della prestazione lavorativa o di un'assenza che, per legge o per contratto, è considerata servizio effettivo (come, ad esempio, le ferie, la malattia, l'infortunio, il congedo matrimoniale, l'astensione obbligatoria per maternità ed il congedo di paternità, la cassa integrazione guadagni ad orario ridotto, gli incarichi presso i seggi elettorali).Il periodo di maturazione è di dodici mesi, che, secondo quanto previsto dal contratto collettivo e dalla regolamentazione aziendale, corrisponde all'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) o ad un periodo di 12 mesi, di norma, decorrenti dal 1° agosto.Il lavoratore subordinato che non lavora per l'intero periodo di maturazione (contratti a tempo determinato, ovvero assunzione o cessazione del rapporto nel corso del periodo) ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale al servizio effettivamente prestato. A tal fine i singoli contratti di lavoro definiscono le modalità di conteggio dei mesi e delle frazioni di mesi lavorati: di norma, ogni mese di servizio dà diritto ad un dodicesimo del periodo annuale di ferie spettanti e le frazioni di mese di almeno 15 giorni valgono come mese intero.
I lavoratori dipendenti non possono più ricevere un indennizzo sostitutivo per le ferie inderogabili non godute.

Con la nuova normativa il periodo annuale minimo, e irrinunciabile, di ferie retribuite passa da tre a quattro settimane. Se tali ferie non vengono sfruttate, non possono più essere sostituite con un corrispettivo in denaro. Ciò non vale in caso di cessazione del rapporto di lavoro, perché le ferie arretrate vengono saldate nel trattamento di fine rapporto.


La riforma della disciplina dell'orario di lavoro
Generalità: la disciplina vale per tutti i lavoratori a prescindere dalla qualifica e non tiene conto di alcuna eccezione con cui, norme speciali, limitavano la durata del periodo feriale.

Inderogabilità peggiorativa: avendo stabilito un periodo minimo di godimento, non potranno sopravvenire regolamentazioni che impongano un periodo feriale inferiore alle quattro settimane all’anno.
Derogabilità migliorativa: sono esplicitamente previste per i contratti collettivi delle condizioni che migliorino la durata e/o la collocazione nell'anno delle ferie. Naturalmente, nulla impedisce al contratto individuale di alterare in senso migliorativo la disciplina legale delle ferie.


Chi può usufruire di cosa?
Le condizioni favorevoli sono esplicitamente riferite alla contrattazione collettiva, anche se la norma non esclude il contratto individuale dalla possibilità di convenire condizioni migliorative.

In cosa consiste il miglior favore?
Nella maggior durata del periodo di ferie e nella possibilità, in caso di mancato godimento di tale ulteriore periodo, di sostituirlo con un’indennità finanziaria, ovvero un compenso in denaro.
Si viene così a creare un doppio regime regolatorio:
- quello delle ferie legali caratterizzato dalla non sostituibilità, e
- quello delle ferie contrattuali che, oltre a consentire un periodo feriale maggiore, cioé incrementativo del periodo minimo irrinunciabile di quattro settimane, permette anche un'eventuale sostituzione con un indennizzo.
Infine, va osservato che, se il contratto collettivo non dichiara espressamente la sostituibilità con un corrispettivo monetario del periodo feriale aggiuntivo, anche quest’ultimo va considerato insostituibile.


I risarcimenti: ricadute fiscali e previdenziali
Riepilogando, dunque, la nuova disciplina stabilisce che le ferie non godute non potranno più essere indennizzate, ovvero convertite in denaro; il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie di almeno quattro settimane. Tale periodo minimo é irrinunciabile e non sostituibile con la relativa indennità per ferie non godute, fuorché non termini il rapporto di lavoro. Pertanto, al di fuori dell'ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto del lavoro, il periodo feriale minimo legale non può essere sostituito da alcuna indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Ma cosa succede se, per qualsiasi motivo non riconducibile alla volontà del datore di lavoro, le ferie obbligatorie non vengono godute? Ebbene, si pone il problema del risarcimento del danno. In tal caso, a partire dal 29 aprile 2003, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo numero 66/2003, si applicano i criteri generali di risarcimento del danno, anche per quel che riguarda l’onere della prova. Spetterà al lavoratore dimostrare l’entità del danno subito, ma essendo quest’ultimo attinente solo alla sfera esistenziale, il lavoratore non potrà ottenere riconoscimento e pagamento dell’indennità sostitutiva per le ferie non godute, ma godrà esclusivamente del risarcimento del danno, nel senso più stretto del termine.
Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, secondo l’art.6 D. Lgs. 29 Settembre 1997 n.314, non sono imponibili proventi e indennità ottenute, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento del danno.
Da quanto si è detto sopra, ne consegue che, sul piano previdenziale, gli enti previdenziali non potranno assoggettare a contributi l’indennità sostitutiva delle ferie non godute.


Obbligo di concedere, nel corso dell'anno di maturazione, due settimane consecutive di ferie
Volendo fare il punto sulle nuove regole per la gestione del periodo minimo di quattro settimane di ferie, si possono affermare i seguenti criteri:

- l'obbligo di concedere un periodo di ferie di due settimane nel corso dell'anno di maturazione
La richiesta di tale periodo deve intervenire nel rispetto dei principi dell'art. 2109 del Codice Civile: in assenza di norme contrattuali, la stessa deve essere formulata dal lavoratore tempestivamente in modo che l'imprenditore possa operare il corretto contemperamento tra le esigenze dell'impresa e gli interessi del prestatore di lavoro
- l'obbligo di concedere, nel corso dell'anno di maturazione, due settimane consecutive di ferie, se c'è un'esplicita richiesta dal lavoratore
Anche in questo caso la richiesta del lavoratore deve essere formulata tempestivamente, in modo che l'imprenditore possa operare il corretto contemperamento tra le esigenze dell'impresa e gli interessi del prestatore di lavoro
- la possibilità di fruire il restante periodo minimo di due settimane nei 18 mesi successivi all'anno di maturazione
La contrattazione collettiva, però, può prevedere termini diversi di fruizione, che possono essere anche più brevi rispetto a quelli stabiliti dalla legge. Il contratto dei dirigenti industria, ad esempio, ha allargato il periodo di fruizione a 24 mesi.
Se il contratto collettivo stabilisce termini più brevi, l'eventuale godimento delle ferie oltre tali limiti, se comunque rientranti nei 18 mesi dalla fine dell'anno di maturazione, comporterà per il datore di lavoro un inadempimento contrattuale, ma non una violazione della legge, con conseguente non applicabilità della sanzione.


Ammalarsi in ferie
In passato, i poveri sfortunati costretti a letto durante la villeggiatura perdevano i giorni di ferie che per l’azienda continuavano a essere tali, per cui rientravano al lavoro più stanchi di prima e per giunta, con meno ferie da godere.
Oggi non è più così, perché la Corte Costituzionale permette ai lavoratori di bloccare il corso delle vacanze, visto che queste ultime servono per il recupero delle energie fisiche e psichiche.
La malattia insorta durante le ferie non interrompe “automaticamente” il periodo di riposo concordato con il datore di lavoro, ma, secondo quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza emanata nel ’98, l’interruzione viene valutata caso per caso e in generale le ferie vengono interrotte soltanto se la malattia insorta è incompatibile con la funzione di riposo e di recupero delle energie psicofisiche del lavoratore, propria delle vacanze.
Sarà il medico a dichiarare se la malattia pregiudica o meno il periodo di vacanza dell’interessato, ma l’Inps indica, in una recente circolare, alcuni degli ostacoli, cosiddetti certi, al godimento delle ferie, quali gli stati febbrili, i ricoveri in ospedale, le ingessature di grandi articolazioni, le malattie gravi di apparati ed organi, ecc...
In tal caso il periodo di riposo viene recuperato in un momento successivo in quanto diritto irrinunciabile per tutti, finalizzato a ritemprare le energie psicofisiche usurate dall’attività lavorativa.
Secondo la legge 53/2000 ripresa dal testo unico sulla maternità e paternità del 2001, anche la malattia di un figlio durante la villeggiatura può pregiudicare le ferie del lavoratore. Tutto ciò solo se il bambino abbia meno di otto anni e sia ricoverato in ospedale, se invece resta a casa o in albergo, la malattia non sospende le ferie.
Il lavoratore ha l’onere di comunicare, entro due giorni dall’inizio della malattia, al datore di lavoro e all’Inps lo stato di malattia insorto. La comunicazione determina, dalla data in cui ne viene a conoscenza il datore di lavoro, l’interruzione del periodo di ferie.
In caso di ricovero vale la certificazione rilasciata dalle Amministrazioni ospedaliere e dalle case di cura. Negli altri casi è valida anche la certificazione rilasciata da un medico.


Se si è in vacanza all’estero vanno seguite particolari formalità.
Negli stati convenzionati con l’Italia o membri della Ue, il lavoratore ammalato è tenuto a rivolgersi all’apposita istituzione estera, entro tre giorni dall’inizio della malattia, presentando un certificato rilasciato dal medico curante e deve successivamente far pervenire all’Inps, oltre che al datore di lavoro, la certificazione sanitaria rilasciata su appositi formulari.
Se invece la malattia insorge in un paese non convenzionato, le cose si complicano un po’, perché sempre entro il termine di due giorni, andrebbe fatta pervenire all’Inps e al datore di lavoro adeguata documentazione sanitaria legalizzata dall’autorità consolare italiana. E, questo non sempre è facile da ottenere.
I lavoratori che hanno diritto all’indennità giornaliera di malattia possono essere sottoposti a controllo anche all’estero.


COSA PREVEDE IL NOSTRO CONTRATTO IN MATERIA DI FERIE (CONTRATTO TLC)

Art. 31 - Ferie
1. I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie con corresponsione della retribuzione, pari a quattro settimane corrispondenti a ventiquattro giorni lavorativi. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a sei giorni lavorativi. I lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre dieci anni avranno diritto ad un giorno in più rispetto alla misura di cui al periodo precedente. In caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di ferie che agli effetti della retribuzione relativa. I giorni festivi di cui all'art. 28 (Giorni festivi) che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Nel fissare l’epoca sarà tenuto conto da parte dell’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio , degli eventuali desideri dei lavoratori. Eventuali periodi di chiusure collettive formeranno oggetto di un esame congiunto a livello aziendale ovvero di unità organizzativa interessata con le RSU.


2. Le ferie devono normalmente essere godute nel corso dell’anno di competenza. In ogni caso il periodo feriale deve essere goduto per un periodo non inferiore a due settimane consecutive su richiesta del lavoratore. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze produttive, potrà essere concessa la fruizione dei residui di ferie entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di spettanza.


3. Il lavoratore che durante le ferie sia richiamato in servizio ha diritto al trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio e fruirà dei rimanenti giorni di ferie appena siano cessati i motivi che hanno determinato il richiamo oppure durante un nuovo periodo scelto dall’interessato, ma normalmente entro l’anno.


4. In caso di eccezionali esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio, le eventuali ferie residue fino alle quattro settimane saranno fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione .


5. L’assegnazione delle ferie dovrà avvenire in modo che nei periodi di maggiore domanda di servizio l’aliquota di personale contemporaneamente in ferie in quelle aree di attività ove si verifichi tale maggiore domanda, risulti contenuta in relazione alle necessità di espletamento del servizio medesimo. A livello aziendale le parti procederanno alla definizione per dette aree del numero massimo dei giorni di ferie concedibili in particolari periodi dell’anno.


6. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie spetterà per ogni mese di servizio prestato un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore a quindici giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. Nei casi di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, o di cessazione del rapporto di lavoro, nei confronti del lavoratore che abbia fruito delle ferie in misura maggiore a quelle spettanti, si provvederà al recupero della retribuzione corrispondente.


7. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.


8. La risoluzione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro non provoca la decadenza del diritto alle ferie e, pertanto, in tale caso, al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie residue maturate e non fruite.


9. Non possono essere concesse ferie per periodi inferiori alla giornata.


10. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un infortunio che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno cinque giorni.


11. L’effetto sospensivo si determina a condizione che Il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’ espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente dei periodi di ferie da recuperare.


La disciplina delle ferie
(art.10. D.Lgs.66/2003, come modificato dal D.Lgs.213/2004)

MEMO
Il recente D.Lgs.213/2004 ha introdotto alcune modifiche di rilievo nel D.Lgs.66/2003.
In particolare, per quanto riguarda la disciplina delle ferie, il nuovo testo dell’art.10 del
D.Lgs.66/2003 stabilisce:
il diritto del lavoratore ad un periodo annuale minimo di 4 settimane di ferie;
il diritto alla fruizione di almeno due settimane di ferie nell'anno di maturazione (le due settimane devono essere consecutive, a richiesta del lavoratore);
la possibilità di fruire del restante periodo di due settimane di ferie nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione;
la salvaguardia di quanto previsto in materia dall’art.2109 del codice civile e dalla contrattazione collettiva;
uno specifico sistema di sanzioni amministrative (articolo 18bis, comma 3, D.Lgs.66/2003, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f, del D.Lgs.213/2004) in caso di violazione dei predetti vincoli (sono puniti sia la violazione del diritto alla fruizione delle due settimane nell'anno di maturazione, sia il mancato rispetto del periodo massimo di 18 mesi successivi al medesimo anno di maturazione - la sanzione varia da 130 a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione);
il divieto di monetizzazione delle 4 settimane di ferie garantite, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.




giovedì 6 maggio 2010

Almaviva Contact: Intervista all'A.D. Andrea Antonelli



Call center: "100 milioni per garantire il futuro"

Nonostante lo scenario affatto positivo – “l’aumento del costo del lavoro ha impattato sui conti e non è stato possibile recuperare il gap con gli aumenti tariffari”, puntualizza Antonelli – l’azienda ha basi solide per affrontare il futuro con serenità. “Quest’anno raggiungeremo il break even”, annuncia Antonelli. I volumi del business hanno tenuto, nonostante la crisi “che sulle aziende di contact center ha pesato meno che su altri comparti”, puntualizza il manager il quale ci tiene però a sottolineare che il comparto “ha bisogno di essere sostenuto dal governo con interventi di defiscalizzazione”.

Quanto vale la partita?

Basterebbero 100 milioni di euro per garantire i posti di lavoro a tutti e consentire alle aziende di andare avanti. Il conto è presto fatto: il comparto genera quasi un miliardo di euro di business e per alleggerire la situazione al settore servirebbe un 10% in parte dovuto all’Irap. Non si può continuare a ragionare nel breve periodo e non si può pensare che la cassa integrazione rappresenti la soluzione: le aziende di contact center vendono prestazioni, non prodotti, e la prestazione è fatta dal personale. Mandare a casa il personale significa chiudere.

Come si è arrivati a questa situazione?

Le aziende più in difficoltà sono quelle che hanno una ridondanza di personale a fronte di volumi di business in calo: ciascun lavoratore rappresenta per l’azienda un margine fra il 20 e il 25%, quindi ogni lavoratore non attivo comporta una perdita giornaliera dell’80%.

Voi come siete messi?

Per fortuna bene. Fra i nostri clienti ci sono le principali compagnie di Tlc e la crisi non ha impattato sui servizi di telefonia. Certamente rispetto al passato il modello è meno flessibile: gestire lavoratori assunti è più difficile che gestire collaboratori perché non si può modulare la forza lavoro sulla base dei volumi di business.

Nessun problema?

Un problema ce l’abbiamo. E riguarda Alicos, la società che abbiamo acquisito da un mese a seguito della messa in commissariamento da parte di Alitalia: ci sono 7 milioni di euro di crediti congelati.

Come riuscite a fronteggiare la competizione sui prezzi?

Sull’inbound il fenomeno della concorrenza sul prezzo è piuttosto marginale. Certamente c’è da fare i conti con le realtà nascenti che usufruiscono dei contributi per le assunzioni. Ma bisogna anche tenere in conto la professionalità e quindi la qualità dell’offerta: noi non usufruiamo dei contributi ma vantiamo un personale altamente qualificato.

di Mila Fiordalisi

mercoledì 5 maggio 2010

Call Center in outsourcing, soprattutto in Sicilia, si rischia di subire una radicale contrazione dei livelli occupazionali

Spett.li
  • Presidenza del Consiglio dei Ministri Roma
  • Ministro dello Sviluppo Economico Roma
  • AGCOM Centro direzionale, Isola b5,Torre Francesco, 80143 Napoli
  • Presidente Regione Sicilia Palermo
  • Assessore all’Industria Regione Sicilia Palermo
  • Assessore al Lavoro Regione Sicilia Palermo
  • Segreterie Nazionali SLC- FISTEL- UILCOM
  • Segreterie Regionali CGIL-CISL-UIL

Come ben noto, il settore dei call center in outsourcing, soprattutto in Sicilia, rischia di subire una radicale contrazione dei livelli occupazionali In tale settore di attività dopo il processo di stabilizzazione che ha coinvolto in Sicilia,a partire dal 2007, migliaia di lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, viene impiegata forza lavoro che al momento gestisce uno degli asset più strategici delle imprese, la relazione con il cliente/utente finale , giovani lavoratori per cui spesso tale attività rappresenta l’unica opportunità lavorativa certa soprattutto nel Mezzogiorno d’ Italia.

Purtroppo il momento di difficoltà congiunturale da un lato, come già segnalato dalle Segreterie Nazionali SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL, e il venire meno degli incentivi previdenziali e fiscali connessi alle stesse stabilizzazioni del 2007/2008, rischia di ripercuotersi mettendo a rischio l’occupazione nel nostro territorio e ciò soprattutto a danno della forza lavoro occupata presso le aziende di più grandi dimensioni e che operano nel rispetto delle regole.

Un altro dei fattori che rischia di far precipitare l’occupazione nel settore è la delocalizzazione verso l’estero determinata dalle politiche delle più grandi committenti che operano nel settore.

Nello specifico segnaliamo che, nonostante la “ new Company” Alitalia abbia fatto vanto della sua presunta italianità , a quanto pare la stessa azienda avrebbe deciso di destinare una grande parte della commessa in precedenza gestita dal call center Alicos di Palermo ad un'altra società che a sua volta si avvarrebbe di un call center ubicato in Albania.

Se tali fatti dovessero trovare conferma, ci troveremmo di fronte ad un ennesimo scippo consumato a danno dell’occupazione nella Regione Sicilia.

Il “salvataggio di Alitalia pesa sulla fiscalità di tutto il Paese” e il lavoro va all’estero con un meccanismo di massimo ribasso; Analoga circostanza riguarda le sei concessionarie del Servizio Telefonico in Italia che oltre a delocalizzare fuori dai paesi europei,procedono anche in Italia con il massimo ribasso, mettendo in strumentale concorrenza le singole Regioni e le iniziative a sostegno dell’occupazione e formazione sul Territorio, determinando un vero effetto domino, con lo spostamento del Lavoro da una Regione all’altra , generando migliaia di disoccupati frutto di vere e proprie speculazioni finanziarie , indirettamente a sostegno dei profitti delle aziende committenti titolari delle pubbliche Licenze nella Telecomunicazioni.

Vi chiediamo, pertanto, di intervenire risolutamente per quanto di Vs.competenza per far si che venga fatta luce su tale incredibile vertenza. Se della italianità se ne vuol fare una bandiera la Sicilia non può essere considerata cosa diversa rispetto al resto d’Italia.
Le Segreterie Regionali
SLC-CGIL FISTEL-CISL UILCOM –UIL

domenica 11 aprile 2010

IL CLIENTE DEI CALL CENTER SPIATO DALLE COMPAGIE




Seat e Vodafone registrano le chiamate. Le aziende rassicurano: "Lo facciamo solo per migliorare la qualità del servizio". Il sindacato: "Una scelta che va contro lo statuto dei lavoratori e la tutela della privacy"


Non bastavano le telecamere piazzate un po' ovunque a mettere a rischio la privacy delle persone. Ora anche i principali call center si mettono a registrare le telefonate dei loro clienti. E si tratta di numeri che si usano ogni giorno, dal 190, il servizio della Vodafone, all'89.24.24 e al 12.40 della Seat, società che ha già schiacciato il tasto "Rec" per memorizzare e conservare le chiamate. Se altre compagnie telefoniche dovessero imboccare la stessa strada i contact center diventeranno delle mega centrali di ascolto, intercettando lavoratori e clienti. Già ora il bacino potenziale si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di persone.

A sollevare la questione la Slc-Cgil di Torino che ha già scritto una lettera alla ProntoSeat per intimare lo stop alle registrazioni audio. Il tutto senza chiedere autorizzazioni e senza garantire l'anonimato a dipendenti e clienti. "Una scelta che va contro lo statuto dei lavoratori, perché si controlla a distanza l'attività degli operatori. In più abbiamo molti dubbi sul fronte della privacy", dice Tony Corona della Slc. Diverse le perplessità del sindacato di categoria. Perché si deve conservare un nastro o un file mp3 dove una persona qualunque, telefonando all'89.24.24 o al 12.40, chiede un numero di telefono di un altro, oppure l'indirizzo di un locale o di una via? "E perché, ad esempio, deve rimanere la traccia di un cliente che, per diverse ragioni, non è riuscito a pagare la bolletta del telefono, spiegandone magari le ragioni", aggiunge Renato Rabellino, funzionario della Slc-Cgil che ha ricevuto dalle aziende fornitrici di Vodafone, come la E-Care e la Comdata di Torino, la richiesta di registrare le telefonate al 190.

L'azienda da tutte le rassicurazioni del caso, dal taglio dei primi secondi della chiamata, che dovrebbe essere criptata, per evitare che si capisca il nome del cliente e del lavoratore, con tetti fissati: registrare il 25 per cento delle telefonate trimestrali, ascoltare il 6 per cento.

Il tutto avverrebbe a sorpresa per l'operatore e con un generico avviso, che si può già ascoltare digitando il 190 di Vodafone, per chi chiama. Obiettivo dell'azienda? Migliorare la qualità. "Non siamo convinti - sottolinea Rabellino - se è tutto anonimo come si fa ad intervenire sui lavoratori? Ci sarà sicuramente qualche sistema. E poi chi ascolta le telefonate? E per quanto tempo rimangono in memoria? E come si fa a garantire veramente che non si sia rintracciati? Una persona può ripetere il proprio cognome all'inizio o alla fine. Insomma, sono molte le questioni da chiarire e non riguardano solo i dipendenti". La E-Care, tramite Confindustria, si è rivolta anche al ministero del Lavoro, ponendo il caso e chiedendo se la registrazione e legittima o meno. E il ministero di Scajola ha dato via libera, a patto che si rispetti l'anonimato: "Siamo al paradosso - aggiunge Rabellino - un governo che ha fatto della battaglia alle intercettazioni una sua bandiera, ora acconsente a registrare le chiamate di milioni di italiani".

Il segretario generale nazionale della Slc-Cgil Emilio Miceli si vuole rivolgere al garante Francesco Pizzetti: "Questa non è materia che deve essere trattata solo dai sindacati - sottolinea - riguarda milioni di persone che non devono essere registrate per ragioni di marketing o di qualità. Meglio fermare la musica e investire della questione il garante della privacy. Autorità indipendente che può dire con chiarezza quali sono i limiti".

Fonte: Repubblica sez. Torino - 29 marzo 2010

sabato 10 aprile 2010

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE



CHE COS'È

È una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge.

A CHI SPETTA

A tutti i lavoratori dipendenti, ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità, ai cassintegrati, ai soci di cooperative, ai pensionati.
Spetta anche ai lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione separata, che non sono assicurati anche con forme pensionistiche obbligatorie e non sono pensionati e pertanto pagano dal 1° gennaio 2009 l’aliquota contributiva del 25,72%. In tale aliquota è compresa la quota dello 0,72% che serve a finanziare il fondo per gli assegni per il nucleo familiare, per la maternità, e l'indennità di malattia.
Sono esclusi i lavoratori autonomi dell'agricoltura e i pensionati ex lavoratori autonomi, ai quali invece spetta il vecchio "assegno familiare".

PER QUALI PERSONE SPETTA

Per i componenti del nucleo familiare:
il richiedente
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) di età inferiore ai 18 anni
i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro
i nipoti, di età inferiore ai 18 anni, a carico di un ascendente diretto (nonno o nonna) che siano in stato di bisogno e siano mantenuti da uno dei nonni.


Possono far parte del nucleo familiare anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente (figli di fratelli e sorelle, minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che non abbiano diritto alla pensione ai superstiti e che siano orfani di entrambi i genitori).

FAMIGLIE NUMEROSE

Per i nuclei familiari con almeno quattro figli (rientrano in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 26 anni indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall’attività lavorativa) sono considerati per la determinazione dell’assegno, al pari dei figli minori, anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti.

IL REDDITO

Il reddito del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70%, da lavoro dipendente o da prestazione derivante da lavoro dipendente (pensione, indennità di disoccupazione, indennità di maternità, indennità di malattia ecc).

LA DOMANDA

La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata al proprio datore di lavoro dai lavoratori dipendenti o direttamente agli uffici Inps in tutti gli altri casi (pensionato, disoccupato, lavoratori domestici, ecc.).

Le domande possono anche essere inviate per posta o presentate tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita.
I moduli sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".

Da ricordare

Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere la documentazione indispensabile e le informazioni indicate nel modulo, come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06.

IL PAGAMENTO

Il pagamento può essere anticipato in busta paga dal datore di lavoro che è poi rimborsato dall’inps con il conguaglio dei contributi, oppure direttamente al lavoratore con bonifico bancario o postale, oppure allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Nel caso si desideri l’accredito su conto corrente bancario o postale si devono indicare anche i dati dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché il codice IBAN.
Il pagamento degli arretrati spettanti si prescrive nel termine di 5 anni.

ASSEGNO AL CONIUGE

Il pagamento dell’assegno può essere effettuato direttamente al coniuge del lavoratore che ne ha diritto. Il coniuge, che non deve essere titolare di un autonomo diritto all’assegno, deve fare domanda al datore di lavoro del marito/moglie o all’Inps utilizzando i moduli disponibili presso gli uffici Inps o sul sito www.inps.it.

mercoledì 7 aprile 2010

DELOCALIZZARE I SERVIZI DI CALL CENTER?



Campagna nazionale contro le delocalizzazioni
nel settore delle TLC

Premessa

Il settore delle TLC continua a rappresentare nel Paese un settore ricco e non in particolare difficoltà, con margini di fatturato ampi (il primo semestre 2009 si è chiuso con una crescita del + 1%; dati Confindustria) e con una liquidità mediamente alta. Eppure come SLC-CGIL denunciamo oggi pubblicamente il comportamento delle grandi aziende (Telecom, Vodafone, Wind, H3G, Fastweb, BT Italia, SKY) in materia di esternalizzazioni e delocalizzazioni. Un comportamento sbagliato ed ingiusto, che recherà danni all’occupazione e – più in generale – alla qualità del settore.
In particolare, dopo una sommaria indagine e uno studio sui principali contratti commerciali in essere e in via di definizione, è evidente la scelta dei principali operatori (scelta inedita per quantità e qualità), di avviare nei prossimi mesi un processo massiccio di delocalizzazione di attività oggi lavorate in Italia. Una
delocalizzazione verso quei paesi (Tunisia, Albania, Romania in particolare) cui costo del lavoro è pari circa ad un quarto di quello italiano.

Inutile dire che tali lavoratori, in quei paesi, sono oggi privi di tutele collettive anche lontanamente paragonabili alle nostre, di un Contratto Collettivo Nazionale con minimi salariali dignitosi. E che in molti casi non vi sono quelle libertà sindacali minime come definite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO).
Nello specifico, solo analizzando le politiche di delocalizzazione avviate dalle sette aziende sovra indicate, riteniamo siano a rischio nel breve periodo (anno 2010) circa tre/quattro mila posti di lavoro, con evidente sottrazione di volumi di attività all’intera filiera delle TLC.
Ed il tutto esclusivamente per aumentare gli attuali profitti a vantaggio degli azionisti, come risposta ad un calo dei guadagni, in un settore che genera comunque profitti e liquidità.
In particolare come SLC-CGIL denunciamo una politica non solo di esternalizzazioni di attività verso imprese di outsourcing italiane (Comdata, Almaviva, Teleperformance, E-Care, ecc.), ma - tramite subappalto delle stesse - verso aziende oggi operanti in Romania, Albania, Tunisia, Turchia, Sud America.
Una scelta questa sbagliata socialmente e industrialmente, in contraddizione con la produzione normativa dell’Autorita Garante per la Comunicazione (AGCOM) che, anche ultimamente, ha sottolineato l’esigenza di una maggiore trasparenza, una maggiore responsabilità delle imprese titolari di licenza, una maggiore attenzione alla qualità verso i consumatori (si veda per tutte la delibera n. 79/09).
Una scelta sbagliata socialmente in sé ma che si colloca oggi in un momento di difficoltà dell’economia nazionale con una delle più gravi crisi occupazionali degli ultimi decenni: il sistema delle imprese (soprattutto quelle che si basano su servizi avanzati, sulla capacità commerciale di fornire soluzioni
personalizzate, ecc.) dovrebbe salvaguardare i livelli occupazionali, eventualmente ripensando le politiche di esternalizzazione di volumi di attività, non certo incoraggiandole.
Una scelta sbagliata industrialmente, soprattutto nel settore delle telecomunicazioni: le aziende oggi vanno delocalizzando la “gestione” dei clienti di fascia bassa e media, limitandosi alla gestione in house dei clienti top e a maggior capacità di spesa.
Poiché però il futuro del settore sarà sempre più dipendente dalla capacità di “alfabetizzare” all’uso delle tecnologie di comunicazione (sia fissa che mobile) fasce sempre più ampie della popolazione, con la trasformazione degli attuali terminali in veri e propri “portali” (per comunicare, fare impresa, qualificare il
tempo libero), rinunciare all’evoluzione dei consumatori medi in possibili “fruitori alti” di nuovi servizi e applicazioni, significa rinunciare alla crescita di nuovi e più avanzati modelli di consumo.
In Italia infatti occorre accompagnare un mercato ancora oggi ancorato sulla fonia, verso una maggiore capacità di utilizzo convergente degli apparati (dalla banda larga in mobilità, alla “casa e all’impresa digitale”, ecc.). Mettere “fuori” i clienti di fascia media (chiamati nei modi più diversi: 4 stelle, Silver, ecc.)
vuol dire ridursi i propri margini di crescita.
Soprattutto vuol dire una minore personalizzazione del servizio, una peggiore qualità nella gestione del contatto, una minore capacità di commercializzazione. Tutto questo con buona pace del cliente e delle sue prerogative.
Esternalizzazione di attività: una politica che è fallita.
Oggi la discussione nel settore dovrebbe essere indirizzata in senso contrario: la politica seguita in materia di esternalizzazioni è – piaccia o no – fallita.
E’ fallita la strategia di esternalizzare le attività in Telecom Italia (la madre di tutte le “esternalizzazioni”):
non vi è stata alcuna specializzazione produttiva, alcuna valorizzazione dell’occupazione ceduta. Non solo la qualità del servizio non è migliorata; non solo il rapporto costi/benefici si è dimostrato incongruente; non solo centinaia di cause legali hanno dimostrato anche la mancanza, in diversi casi, delle condizioni organizzative minime, ma le centinaia di posti di lavoro persi e la fragilità delle nuove imprese sono lì a dimostrare che il settore non è cresciuto andando in quella direzione.
E questo non riguarda solo Telecom: le difficoltà di aziende come Omnia, Agile, Phonemedia, Comdata, Almaviva e la stessa politica portata avanti da Teleperformance, E-care e Transcom (per non considerare la situazione delle imprese che operano negli appalti della rete) sono a dimostrare che la cessione di lavoratori ed attività (anche quando contrattata con buone clausole sociali e con buoni accordi) non risolve il problema di un settore che non ha ancora sviluppato una responsabilità sociale diffusa, una cultura della qualità e degli investimenti omogenea, una pratica relazione e sindacale in grado di tutelare l’intera filiera con regole uguali per tutti.
Lo scandalo delle imprese che riducono la forza lavoro ed intanto esternalizzano e delocalizzano.
Vi è poi uno “scandalo nello scandalo”. Da un lato assistiamo da parte di queste aziende (Telecom, H3G, BT) ad una politica di riduzione dei livelli occupazionali interni (tramite contratti di solidarietà, cassa integrazione, mobilità incentivata, ecc.) con forti sacrifici da parte dei lavoratori più sindacalizzati;
dall’altra vi è una politica di sistematica riduzione di attività fino ad oggi lavorate in casa (per esempio di Telecom) su cui potrebbero essere riconvertiti gli esuberi dichiarati.
Per di più secondo un modello che “stressa” le imprese di outsourcing con politiche sugli appalti basati al massimo ribasso, tanto da rendere difficile anche la stessa tenuta occupazionale negli outsourcing che sono - quindi - “invitati” a sub appaltare all’estero.

Insomma, siamo alle prese con una vera e propria strategia che rischia di:

a- ridurre le attività lavorate internamente dalle grandi aziende, riducendo i livelli occupazionali interni ed impedendo possibili riconversioni degli attuali occupati;

b- “stressare” con gare al massimo ribasso anche la parte finale della filiera, con outsourcing sempre più ridotti a divenire stazioni appaltanti di altre aziende (con fenomeni di sub appalto, che fanno perdere poi “le tracce” delle stesse attività di customer);

c- incentivare la delocalizzazione di attività a forte valore aggiunto, verso paesi dove le condizioni dei lavoratori sono drammatiche.

Il tutto per aumentare i margini di profitto, con grande danno verso tutti: i lavoratori dipendenti delle grandi aziende, i lavoratori degli outsourcing, i clienti finali (cui dati vengono lavorati presso aziende estere, con buona pace della qualità, della trasparenza, della tutela della privacy).
E questo in un momento di difficoltà del sistema paese, con centinaia di migliaia di disoccupati in più.

La nostre proposte

Per questo come SLC-CGIL ci mobiliteremo sia a livello di singola azienda (con comunicati e percorsi specifici) che di settore. In particolare per chiedere alle imprese, a ASSTEL, al Governo:
- una moratoria contro ogni delocalizzazione di attività di customer care e di lavorazioni di back office;
- il rispetto delle Delibere Agcom per noi, nei fatti, svuotate di senso dall’attuale politica degli appalti e dei sub appalti, a partire dalla delibera n. 79/09;
- un intervento di sostegno fiscale straordinario (soprattutto al Sud) mirato ai call center e più in generale alle aziende labour intensive;
- la definizione di un Avviso Comune che riconosca il valore della riconversione professionale dei lavoratori come prima vera tutela occupazionale, che recepisca clausole sociali chiare per l’assegnazione/cambio di appalti salvaguardando i livelli salariali, che sancisca tutele occupazionali minime in caso di cessione, che preveda la costituzione di un Osservatorio nazionale sulle attività in appalto, al fine di seguire le catene produttive in tutte le diverse aziende.
Osservatorio che potrebbe predisporre un Capitolato generale di appalto ”tipo” che si basi su responsabilità in solido delle imprese e parità di trattamenti economici e normativi tra lavoratori in house e lavoratori in appalto. Questo per distinguere tra vere operazioni di “specializzazione produttiva” e mere operazioni di contenimento di costi/licenziamenti.

Tratto da www.slc.cgil.it

domenica 4 aprile 2010

BUONA PASQUA



Luci, colori, musica, uova colorate, giochi, sorrisi, strette di mano,
fiori, colori, viaggi... Tutto rende la Pasqua semplicemente Speciale:

ma la gioia più grande è il pensiero di chi ci sta a cuore
e di chi amiamo di più....

BUONA PASQUA A TUTTI

venerdì 2 aprile 2010

Art. 18: NAPOLITANO NON FIRMA – TROPPI DUBBI SULL’ARBITRATO


ROMA – Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano non ha firmato il ddl del governo sul lavoro e ha rimandato il testo alle Camere. Ponendo forti dubbi sulla norma che prevede l’estensione dell’arbitrato nei rapporti di lavoro. Le perplessità riguardano, inoltre, il modo con cui il Parlamento ha legiferato su una materia complessa quale quella del lavoro. “Già altre volte – aggiunge il capo dello Stato – ho sottolineato gli effetti negativi di questo modo di legiferare sulla conoscibilità e sulla comprensibilità delle disposizioni e quindi sulla certezza del diritto, sullo svolgimento del procedimento legislativo per l’impossibilità di coinvolgere tutte le commissioni competenti”. Serie perplessità sono state sollevate anche “per una così ampia delegificazione”.

“Il Capo dello Stato è stato indotto a tale decisione dalla estrema eterogeneità della legge e in particolare dalla complessità e problematicità di alcune disposizioni, gli articoli 31 e 20, che disciplinano temi, attinenti alla tutela del lavoro, di indubbia delicatezza sul piano sociale. Ha perciò ritenuto opportuno un ulteriore approfondimento da parte delle Camere, affinché gli apprezzabili intenti riformatori che traspaiono dal provvedimento possano realizzarsi nel quadro di precise garanzie e di un più chiaro e definito equilibrio tra legislazione, contrattazione collettiva e contratto individuale” si legge nella nota del Quirinale. Che, per la prima volta, dal momento dell’elezione di Napolitano, rinvia una legge alle Camere. Cauta la reazione del governo. “Terremo conto dei rilievi del capo dello Stato – dice il ministro del Welfare

Maurizio Sacconi – proporremmo alcune modifiche che mantengano in ogni caso l’istituto che lo stesso presidente della Repubblica ha apprezzato”. In ogni caso, il titolare del dicastero auspica “un sollecito esame parlamentare” sui tre punti indicati dal capo dello Stato.

Le critiche del Colle. I rilievi del Colle si appuntano su una delle norme del ddl Lavoro. Quella che riguarda la nuova procedura di conciliazione e arbitrato che di fatto incide su quanto previsto dall’articolo 18 in materia di licenziamento. In particolare l’articolo indicato nel comunicato del Quirinale prevede che già nel contratto di assunzione, in deroga dai contratti collettivi, si possa stabilire che in caso di contrasto le parti si affidino a un arbitrato. L’articolo 31 modifica profondamente le disposizioni sul tentativo di conciliazione. Per Napolitano “occorre verificare che le disposizioni siano pienamente coerenti con la volontarietà dell’arbitrato e la necessità di assicurare un’adeguata tutela del contraente debole”. Ovvero del lavoratore. Un altro articolo sul quale il Quirinale muove rilievi è il 20, che esclude dalla delega del 1955 sulla sicurezza del lavoro il personale a bordo dei navigli di Stato: una interpretativa che bloccherebbe l’inchiesta della procura di Torino su 142 uomini della Marina Militare morti per esposizione all’amianto e un processo a Padova per la morte, per lo stesso motivo, di altri due militari. Infine il capo dello Stato chiede una riflessione “opportuna” sugli articoli 30, 32 e 50. Napolitano invita a una rilettura anche sulle competenze della magistratura sulle clausole dei contratti di lavoro, i contratti a tempo determinato e la tipizzazione delle clausole di licenziamento, l’entità del risarcimento per le cause di lavoro relative a collaborazioni coordinate e continuate.

Le reazioni. “Napolitano ha sempre mostrato una grande attenzione” alla eterogeneità delle norme e alle coperture finanziarie, è nel suo potere rimandare alle Camere, non ho nulla da obiettare” dice il ministro dell’Interno, Roberto Maroni. Soddisfazione è stata espressa dal Pd (“Speriamo che la maggioranza non sprechi questa occasione offertale dal presidente della Repubblica”, hanno detto i deputati della commissione lavoro di Montecitorio, Marianna Madia e Ivano Miglioli) e dalla Cgil, fortemente critica verso il provvedimento. “E’ una decisione – dice il segretario Guglielmo Epifani – che conferma le considerazioni della Cgil sugli aspetti critici del provvedimento. E’ di tutta evidenza l’intempestività di una dichiarazione comune su una legge nemmeno ancora promulgata né pubblicata sulla Gazzetta ufficiale”. “Finalmente il presidente della Repubblica batte un colpo e rimanda alle Camere la legge che voleva modificare, anzi svuotare lo Statuto dei lavoratori. Ne siamo contenti perché l’Italia dei valori è stato l’unico partito che, a suo tempo, si era permesso di pregare il presidente della Repubblica di non firmare il provvedimento ma di rinviarlo alle Camere” afferma il leader di Idv, Antonio Di Pietro. Per la Cisl, invece l’arbitrato resta uno strumento “utile”, mentre il segretario generale della Uil Luigi Angeletti si augura “che il rinvio alle Camere sia l’occasione utile per rendere coerente il provvedimento legislativo con l’avviso comune realizzato dalle parti”. Sulla stessa lunghezza d’onda Nazzareno Mollicone, segretario confederale dell’Ugl. Pienamente soddisfatti della scelta di Napolitano si dicono i vertici di Rdb (Rappresentanze di base) e Sdl (Sindacato dei lavoratori).

www.repubblica.it

venerdì 26 marzo 2010

Le detrazioni e le deduzioni del mod. 730/2010


COMPOSIZIONE DEL QUADRO E

SEZ. I Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 19 %
SEZ. II Oneri deducibili dal reddito complessivo
SEZ. III Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione d’imposta del 36% e del 41%
SEZ. IV Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 20%
SEZ. V Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 55%
SEZ. VI Detrazioni per canoni di locazione
SEZ. VII Altre detrazioni



RIGO E1 - SPESE SANITARIE

• Spese effettuate per se stessi o per un familiare a carico;
• Franchigia: € 129,11;
• Nessun limite massimo;
• Tipologie di spese detraibili:
• Scontrino parlante
• Terapie (con prescrizione medica)
• Protesi ed apparecchi medici
• Spese per assistenza sanitaria agli anziani
• Esami di laboratorio
• Interventi chirurgici e degenze ospedaliere
• Non detraibili:
• Integratori alimentari
• Parafarmaci



RIGO E2

• Spese mediche per familiari non a carico affetti da gravi patologie;
• Franchigia: € 129,11;
• Importo max: € 6197,48;
• E’ detraibile la parte della spesa eccedente la quota deducibile del
contribuente affetto dalla patologia grave (esentato da ticket)



RIGO E3

• Spese sostenute dal portatore di handicap o dal familiare a carico
portatore di handicap;
• Nessuna franchigia e nessun limite di spesa;
• L. 104/92 (o altra commissione medica pubblica) oppure
autocertificazione



RIGO E7/RP7: INTERESSI PASSIVI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

• Spese ed interessi detraibili: interessi sul capitale, spese notarili, imposta
per l’ipoteca, spese per la perizia, commissioni di intermediazione…
• limite max € 4.000,00 per immobile (se stipulato ante 1993 € 4000,00
per intestatario)
• rapporto da verificare: costo dell’immobile x interessi pagati
Capitale preso a mutuo
• nessuna franchigia



RIGO E13/RP13: LE SPESE DI ISTRUZIONE
PER STUDENTI DELLE MEDIE SUPERIORI ED UNIVERSITA’


• Spese effettuate per la frequenza di :
• scuole superiori
• università pubbliche e/o private
• università telematiche riconosciute
• specializzazione post-laurea / perfezionamento / test ammissione
• Nessun importo massimo prestabilito: tutto ciò che è stato pagato
nell’anno anche se relativo a più anni
• Nel caso di strutture private le quote detraibili sono quelle previste per
strutture pubbliche analoghe
• Nessuna franchigia



Rigo E18/RP18: SPESE DI SOGGIORNO
PER STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE


• Sono detraibili le spese sostenute per sè o per un familiare a carico;
• Condizioni:
• canoni pagati per contratti stipulati ex L.431/1998;
• per contratti di ospitalità stipulati con coll. universitari, enti senza fine
di lucro, enti per il diritto allo studio
• università ubicata in una provincia diversa da quella di residenza
distante min Km.100;
• immobile situato nel comune dell’università o in un comune limitrofo;
• importo max € 2.633,00;
• non vi è alcuna franchigia
• documentazione obbligatoria: contratto di locazione, ricevute di pagamento,
autocertificazione dello studente sulla condizione di fuori sede.



Rigo E19/E20/E21:
SPESE SOSTENUTE PER TRASPORTI

• Condizioni:
abbonamenti periodici sostenuti per il trasporto pubblico
(o privato autorizzato);
un numero illimitato di viaggi per un tempo determinato e per
un percorso determinato/determinabile;
• Importo max € 250,00 ;
• L’abbonamento e/o la fattura devono esplicitare le condizioni su citate, il
nome dell’abbonato, i dati di chi fornisce il servizio e l’importo pagato.



Rigo E19/E20/E21 (cod. 32): SPESE DI
AUTOAGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI

• Condizioni:
docente di ruolo oppure non di ruolo ma con incarico annuale;

• Importo max € 500;



ALTRE SPESE DETRAIBILI

• Spese per asili nidi per l’importo max di € 632,00 per ogni figlio (Rigo
E19/E20/E21 cod. 36).
• Somme pagate per attività sportive di ragazzi tra i 5 ed i 18 anni max
€ 210,00 per figlio (Rigo E16).
• I contributi versati per il riscatto degli anni di laurea per familiari a
carico (Rigo E19/E20/E21 cod. 34).
• Spese per compensi di intermediazione immobiliare sostenute per
l’acquisto della prima casa. L’importo max da indicare è pari ad € 1000,00 e
deve essere rapportato alla percentuale di possesso (Rigo E 17).



CANONI DI LOCAZIONE

RIGO E41

Cod 1 : Canoni per alloggi adibiti ad abitazione principale

L. 431/98


Detrazione € 300,00 Reddito max € 15.493,71
€ 150,00 Reddito max € 30.987,41

La detra ione de e essere rapportata ai giorni ed alla percent ale di godimento detrazione deve percentuale dell’immobile.



Cod 2 : Canoni per alloggi adibiti ad abitazione principale

L. 431/98 art. 2 comma 3 /art. 4 comma 2 e comma 3 ossia “CONTRATTI CONVENZIONALI”


Detrazione € 495,80 Reddito max € 15.493,71
€ 247,90 Reddito max € 30.987,41

La detrazione deve essere rapportata ai giorni ed alla percentuale di godimento dell’immobile.



Cod 3 : Canoni per alloggi adibiti ad abitazione principale da giovani inquilini

Età 20 - 30 anni


Contratto ex L. 431/98

Contratti successivi al 2007 per max. 3 anni

Detrazione € 991,60 Reddito max € 15.493,71

La detrazione deve essere rapportata ai giorni ed alla percentuale di godimento dell’immobile.



NUOVI CODICI IDENTIFICATIVI DEI REDDITI DI FABBRICATI

‘1’ se l’immobile è utilizzato come abitazione principale;
‘2’ se l’ immobile è tenuto a disposizione per il quale si applica l’aumento di un terzo;
‘3’ se l’immobile è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o “patti in deroga“);
‘4’ se l’immobile è locato in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
‘5’ se l’immobile è una pertinenza dell’abitazione principale (box, cantina, ecc.) ed è iscritta in catasto con autonoma rendita;
‘7’ se l’immobile è di società semplici o di società equiparate, ai sensi dell’art. 5 del Tuir, che producono redditi di fabbricati;
’8’ se l’immobile si trova in uno dei comuni ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione a canone “convenzionale” (legge n. 431/98 art. 2, c. 3, e art. 5, c. 2) sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale. L’indicazione di tale codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito che sarà operata da chi presta l’assistenza fiscale. A tal fine è necessario compilare la sezione II del quadro B “Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione o comodato” (righi B9, B10 e B11);
’9’ se l’immobile non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 15. Ad esempio il codice ‘9’ va indicato nel caso di unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
’10’ se l’immobile è abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica, oppure unità in comproprietà utilizzate interamente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
’11’ se l’immobile è pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
’12’ se l’immobile è tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all’estero o se l’immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
’13’ se l’immobile è di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc) ed è dichiarato dal singolo condomino, essendo la quota di reddito spettante superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente;
’14’ se l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in locazione a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;
’15’ se l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. L’indicazione dei codici di utilizzo “14” e “15” comporta la riduzione del 30% del reddito che sarà operata dal soggetto che presta l’assistenza fiscale. A tal fine è necessario compilare la sezione II del quadro B “Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione o comodato” (righi B9, B10 e B11)

giovedì 25 marzo 2010

La tassazione degli stipendi


La legge finanziaria 2007 ha di fatto ribaltato la riforma avviata dal precedente governo, tornando al sistema delle detrazioni di imposta ed ha provveduto a sostituire le deduzioni di lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e altri redditi con un sistema di detrazioni per carichi di famiglia e di detrazioni per alcune categorie di redditi.

Dallo stipendio mensile si trattengono i contributi previdenziali a carico del lavoratore (vedi pagina precedente della guida) per determinare così il reddito imponibile su cui calcolare l’Irpef secondo le seguenti aliquote in vigore dal 1° gennaio 2007:

o per redditi fino a 15.000 euro, il 23 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro, il 27 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 28.000 euro e fino a 55.000 euro, il 38 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 55.000 euro e fino a 75.000 euro, il 41 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 75.000 euro, il 43 per cento.

Che rapportati a valore mensile:

o per redditi fino a 1.250,00 euro, il 23 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 1.250,00 euro e fino a 2.333,33 euro, il 27 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 2.333,33 euro e fino a 4.583,33 euro, il 38 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 4.583,33 euro e fino a 6.250,00 euro, il 41 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 6.250,00 euro, il 43 per cento.

A questo punto si è determinata l’imposta lorda dovuta.

A) Detrazioni per lavoro dipendente

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente con esclusione di quelli di pensione spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, scaglionata in relazione all’ammontare del reddito:

Reddito complessivo Detrazione Note

fino a 8.000 euro 1.840 euro la detraz. effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 €. *
da 8.001 a 15.000 1.338 + (502 x [(15.000 – reddito complessivo): 7.000])
da 15.000 a 55.000 1.338 x [(55.000 – reddito complessivo) : 40.000]
oltre 55.000 0
* per i rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione spettante non può essere inferiore a 1.380 euro

La detrazione di 1.840 euro comporta di fatto la non tassazione dei redditi fino a 8.000 euro annui.

Le detrazioni sopra indicate per i redditi superiori a 15.000 euro ma inferiori a 55.000, sono elevate in rapporto al reddito complessivo:

Reddito complessivo Incremento detrazione
da 23.001 a 24.000 euro euro 10
da 24.000 a 25.000 euro euro 20
da 25.000 a 26.000 euro euro 30
da 26.000 a 27.700 euro euro 40
da 27.700 a 28.000 euro euro 25

B) Detrazioni d’imposta per il coniuge e gli altri familiari fiscalmente a carico(ossia che possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili e comprensivi della rendita dell’abitazione principale).
Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate sino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste:

Coniuge
Per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato competono, in relazione al reddito complessivo, gli importi che vengono indicati nello schema successivo:

Reddito complessivo Detrazione Note

Fino a 15.000 euro 800 euro meno [ 110 x (reddito complessivo : 15.000)] se il rapporto è = 1 detrazione compete per 690 €.
se il rapporto è = 0 la detrazione non compete
Da 15.000 euro a 40.000 euro 690 euro

Da 40.001 euro a 80.000 euro 690 euro x [(80.000 – reddito complessivo) : 40.000] se il rapporto è = 0 la detrazione non compete

Le detrazioni sopra indicate sono elevate in rapporto al reddito complessivo:

Reddito complessivo Incremento detrazione
da 29.000 a 29.200 euro euro 10
da 29.200 a 34.700 euro euro 20
da 34.700 a 35.000 euro euro 30
da 35.000 a 35.100 euro euro 20
da 35.100 a 35.200 euro euro 10

Figli
Per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, sono previste detrazioni
teoriche che cambiano in relazione all’età, al numero ed al disagio e sono soggette anch’esse all’applicazione di una formula legata al reddito complessivo del dipendente.
La detrazione per figli è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato e
non può essere
liberamente ripartita come avveniva nel passato.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori.
Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.
Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario l’importo dell’intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, della metà della stessa.
Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato
, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge.

IMPORTO TEORICO DELLE DETRAZIONI PER FIGLI:
- 800 euro; base per ogni figlio
- 100 euro; aumento per ogni figlio di età inferiore ai tre anni
- 220 euro; aumento per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, legge 104/1992
- 200 euro; aumento per ogni figlio dei contribuenti con più di tre figli a carico a partire dal primo.

CALCOLO PER DETERMINARE L’IMPORTO EFFETTIVO SPETTANTE:
Importo teorico x [95.000 – reddito complessivo) : 95.000]
- L’importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
- Se il risultato del rapporto è: = 0; < 0; = 1 la detrazione non compete.
- Se il risultato del rapporto è compreso tra 0,0001 e 0,9999 la detrazione compete.

Altri familiari
Per ogni altra persona indicata nell’art. 433 del C.c. (i discendenti prossimi, anche naturali, i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria compete un'importo da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, secondo il seguente calcolo:

IMPORTO TEORICO DELLE DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO
euro 750

CALCOLO PER DETERMINARE L’IMPORTO EFFETTIVO SPETTANTE:
Importo teorico (euro 750) x ([ 80.000 – reddito complessivo) : 80.000]
- se il risultato del rapporto è: = 0 < 0 = 1 la detrazione non compete.
- Se il risultato del rapporto è compreso tra 0,0001 e 0,9999 la detrazione compete.

In tutti i casi in cui è prevista la detrazione, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

In conclusione, stabilito il reddito imponibile si calcola l’imposta lorda.
Dall’imposta lorda si detraggono le “detrazioni per lavoro dipendente e quelle per familiari a carico” se spettanti, determinando l’imposta netta da pagare.

NOTA SU ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI
Allo scopo di avviare il decentramento fiscale sono state istituite due addizionali all’Irpef, una regionale e una comunale.
L’addizionale regionale è in vigore sin dal 1998, quella comunale decorre, invece, a partire dal periodo d’imposta 1999. Entrambe le addizionali non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.
Sono obbligati al pagamento dell’addizionale regionale e comunale all’Irpef tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, per i quali, nell’anno di riferimento, risulta dovuta l’Irpef dopo aver scomputato tutte le detrazioni d’imposta ad essi riconosciute e i crediti d’imposta sugli utili distribuiti da società ed enti e quelli per redditi prodotti all’estero che hanno subito la ritenuta di imposta a titolo definitivo.
I contribuenti soggetti all’addizionale regionale e a quella comunale calcolano l’importo dovuto applicando le relative aliquote al reddito complessivo determinato ai fini dell’Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell’Irpef stessa.
L’aliquota dell’addizionale regionale è stabilita nella misura dello 0,9% ma può essere elevata dalla regione fino all’1,4% (vedi tabella in fondo al capitolo).
L’addizionale comunale all’Irpef, invece, è articolata in due aliquote distinte:

* una, di compartecipazione al gettito Irpef uguale per tutti i comuni. Per l’anno 2003 e 2004 questa aliquota è stata fissata nella misura del 6,5%; tale compartecipazione non rappresenta alcun aggravio per i contribuenti, considerato che costituisce una quota parte del gettito dell’Irpef;
* un’altra, variabile da Comune a Comune, in quanto rimessa alla discrezione dei Comuni che possono istituirla con proprio provvedimento, con un incremento massimo dello 0,2% annuo, entro il 31 dicembre dell’anno precedente. L’aliquota non può mai superare lo 0,5%.

L’elenco dei comuni che hanno deliberato l’addizionale è pubblicato nel sito Internet www.finanze.gov.it e riportato annualmente nel modello Unico Persone Fisiche. Per verificare se il Comune ove si ha il domicilio fiscale ha deliberato l’addizionale si può fare riferimento anche al sito www.ancicnc.it